Controlli e liti

La fattura elettronica deve essere stampata su richiesta dei verificatori

Nonostante si tratti di informazioni e documenti gà in possesso dell’amministrazione finanziaria

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di Antonio Iorio

Dal 2019 la fatturazione, salvo talune eccezioni, avviene esclusivamente in via elettronica e quindi i sistemi informativi dell’amministrazione finanziaria già dispongono di tali documenti che si aggiungono agli altri già da tempo acquisiti telematicamente (dichiarazioni, elenchi, comunicazioni, bilanci eccetera). Per tale ragione è stato chiesto alla Gdf se in caso di verifica nei confronti di contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica, le unità operative possano acquisire i dati dallo Sdi direttamente o tramite l’Agenzia e non chiedere la copia cartacea che, peraltro, non ha particolare valore.

La Gdf ha precisato che in base alla norma (articolo 14, Dl 124/2019), i file Xml delle fatture elettroniche acquisiti al sistema di interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Tuttavia, secondo la Gdf, nelle more di definire, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le misure di sicurezza, il contribuente a richiesta dei verificatori, deve rendere disponibile il documento informatico su supporto cartaceo o informatico, presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.

Peraltro, viene precisato che comunque l’organo di controllo è tenuto ad acquisire le fatture con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente e alle sue relazioni. In sostanza, quindi, i verificatori acquisiranno in modo cartaceo le fatture elettroniche ma senza arrecare “turbative”.

La risposta desta qualche perplessità. Lo Statuto del contribuente citato dalla Gdf prevede anche che non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione.

Inoltre, in seguito alla fatturazione elettronica, l’eventuale stampa cartacea richiederebbe un inutile dispendio di tempo da parte del contribuente o del suo professionista: a maggior ragione, per arrecare la minor turbativa possibile, sarebbe opportuno reperire autonomamente i documenti.

Da segnalare, peraltro, che analoga situazione si presenta talvolta in sede di accesso con riferimento alle dichiarazioni, allorché, non di rado i verificatori, tra i documenti richiesti, includono anche il modello Unico e la relativa ricevuta di presentazione (tutti atti e informazioni già a disposizione dell’amministrazione finanziaria).

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