Fatture elettroniche, acquisizione cartacea durante la verifica in sede
La risposta è stata data dalla Guardia di Finanza al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 124 del 2019, i file XML delle fatture elettroniche acquisiti al Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, tra l'altro, per le attività di analisi del rischio e di controllo a carattere fiscale.
Nelle more di definire, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le misure di sicurezza poste a tutela dei diritti e delle libertà dei contribuenti interessati, così come prescritto dalla norma, si ritiene che l'obbligo di esibizione delle fatture elettroniche emesse in via generalizzata dal 1° gennaio 2019 possa essere assolto con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2014, a mente del quale il documento informatico rilevante ai fini tributari è reso disponibile, a richiesta degli organi di controllo, su supporto cartaceo o informatico, presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.
Resta ferma, naturalmente, la necessità per i verificatori di ottemperare al disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e, quindi, di procedere all'acquisizione delle fatture con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente e alle sue relazioni commerciali o professionali.