La firma digitale non serve per dimostrare l’avvenuta notifica via pec
«Con riferimento ai mezzi di prova circa la notificazione di una cartella di pagamento avvenuta tramite posta elettronica certificata è necessario fare riferimento alla specialità della normativa che regola la notifica a mezzo Pec (Dpr 68/2005), la quale non prevede l'acquisizione di una relazione di notificazione».
Questo uno dei principi emergenti dalla sentenza della Ctr Milano n. 90/2019 dell’8 gennaio .
La vicenda
La decisione in commento rientra nell’alveo di quella giurisprudenza che da un po’ di tempo si è trovata ad affrontare questioni afferenti la notificazione “ informatizzata” degli atti impoesattivi e di quelli tipici del procedimento di riscossione, legittimata dal legislatore pro tempore, in continuità con il processo di digitalizzazione che ormai da diversi anni sta interessando tutta la Pubblica Amministrazione ( si veda anche Quotidiano del Fisco del 30/11/18 ).
La contribuente, società in nome collettivo, impugnava una cartella di pagamento che l’Agente della riscossione aveva notificato tramite posta elettronica certificata ( pec) , nel rispetto del disposto dell’articolo 26, comma 2, Dpr 602/1973, come modificato dall’ articolo 14, Dlgs 159/2015 a far data 1° giugno 2016. Il ricorrente sosteneva che l’agente non aveva versato in atti, come prova della legittima notificazione della cartella, il documento informatico, il certificato di firma digitale, l’attestazione di conformità del documento notificato, le ricevute di accettazione nonché la relazione di notificazione.
La sentenza
I giudici regionali decidono di confermare la legittimità dell’atto del procedimento di riscossione in applicazione dei principi espressi dalle normative speciali di riferimento, in particolare il Dpr 68/2005 ( disciplinante l’uso della Pec) e il Dlgs 82/2005 (noto come il Cad, ovvero il Codice dell’amministrazione digitale).
In via preliminare la Ctr osserva, quanto ai mezzi di prova, che il certificato di firma digitale e la ricevuta di accettazione sono presupposti per il buon esito del processo di notificazione a mezzo pec, sicché , in mancanza di motivi specifici per disconoscere l’autenticità delle ricevute di consegna, l’esibizione del certificato di firma digitale e della ricevuta di accettazione non ha rilievo al fine dell’accertamento dell’avvenuta notificazione.
Quanto poi alla corrispondenza tra il documento notificato e il suo “originale”, il Collegio sottolinea che le cartelle di pagamento , in formato pdf e notificate via pec, sono l’elaborazione elettronica dei dati del ruolo e costituiscono il documento informatico notificato al contribuente; pertanto il combinato disposto degli articoli 1 e 20 del Cad porta a dedurre che il documento informatico trasmesso ( la cartella) «contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» nonché che «l’idoneità del documento informatico ( la cartella) a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio». Quanto , infine, al presunto difetto di sottoscrizione la Ctr rammenta che la normativa di riferimento non prevede un’ipotesi di nullità dell’atto e che comunque, a fugare ogni dubbio, nella cartella vi era l’indicazione del responsabile del procedimento e che solo la sua omissione ne determina la nullità , in considerazione e nel rispetto del principio della presunzione generale di riconducibilità dell’atto amministrativo all’ente da cui promana.