Imposte

La mancanza di operazioni attive non impedisce la detrazione Iva

L’ordinanza 39684/2021 della Cassazione tutela la neutralità dell’imposta

immagine non disponibile

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La mancanza di operazioni attive non impedisce la detrazione dell’Iva. La conferma arriva dalla Cassazione con l’ordinanza 39684/21 del 13 dicembre. In sostanza viene tutelata la neutralità dell’imposta, che non può essere alterata nelle ipotesi in cui l’imprenditore non ha potuto utilizzare i beni/servizi acquistati in riferimento ai quali è stata esercitata la detrazione.

Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema corte riguarda la detrazione dell’Iva inerente alla costruzione di un fabbricato sociale destinato alla vendita. Verificato che a fronte degli acquisti effettuati la società aveva dichiarato un volume d’affari pari a zero, l’Amministrazione finanziaria procedeva al recupero dell’imposta detratta. Arrivata in giudizio la questione veniva decisa pro contribuente sia in primo sia in secondo grado. La Cassazione conferma l’indirizzo dei giudici di merito, affermando che, poiché la realizzazione dell’immobile rientra nell’ambito dell’oggetto sociale, la mancata vendita dello stesso, quale risultato negativo dell’attività d’impresa, non preclude alla società il diritto di contabilizzare i costi di costruzione del fabbricato e, di conseguenza, di detrarre l’Iva. Ciò in quanto le spese dirette alla costruzione (e alla vendita), sono strumentali, e quindi inerenti, all’attività d’impresa, ovvero alla realizzazione dell’oggetto sociale.

L’orientamento espresso dalla Suprema corte si pone in continuità di precedenti pronunce che hanno, nel tempo, scalfito la posizione originaria delle Entrate secondo cui gravava sul contribuente la prova relativa ad un’attività imprenditoriale, anche futura, idonea a produrre introiti aventi carattere di stabilità affinché lo stesso potesse avvalersi della detrazione dell’imposta a monte (circolare 128/E/1997).

Di rilievo è la posizione espressa sul piano unionale a cui giurisprudenza e prassi nazionale si sono adeguate. Secondo la Corte di giustizia, chi ha intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e spese prodromiche alla stessa, va considerato quale soggetto passivo e, in quanto tale, ha diritto di detrarre sin da subito l’Iva pagata sulle stesse. In altre parole, affinché la detrazione sia possibile non occorre aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo dell’attività d’impresa. Si badi, però, che al riguardo non basta il mero proposito. A tal fine occorre che il bene/servizio acquisito sia comunque necessario e funzionale all’iniziativa economica anche solo programmata e che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause che non dipendono dalla volontà del contribuente seppur assunte in un’accezione ampia quale ad esempio: la difficoltà di trovare un acquirente o i risultati negativi di uno studio di fattibilità).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©