Imposte

La manovra chiude (per ora) la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate

La possibilità di affrancare i valori aveva un effetto positivo per l’Erario nell’immediato

di Gianluca Dan

Tutti i consulenti lo davano per scontato: dopo 20 anni di riaperture ci sarà anche l’anno prossimo! Ma nei meandri dei 1.013 commi della manovra non c'è traccia della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società non quotate.

Salvo cambi di rotta nei prossimi giorni, si è così interrotta una consuetudine risalente alla Finanziaria 2002 (legge 448/2001). Va detto, peraltro, che in relazione all’ultima proroga – sancita con la manovra 2021 – era stato stimato un gettito positivo per l’Erario, pari a 206 milioni per il 2021 e a 113 milioni per il 2022 e 2023. Ma naturalmente si trattava di un incasso anticipato a fronte di una possibile riduzione degli introiti futuri.

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potevano fare riferimento, ai fini del calcolo dei redditi diversi, al valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, come rideterminato mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 11% sul valore periziato.

Concentrandoci sulle partecipazioni, chi ha usufruito dell'ultima rivalutazione del 2021 ha potuto utilizzare tale maggior valore, o lo potrà utilizzare in futuro se non ha ancora ceduto le partecipazioni, versando l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore risultante da apposita perizia di stima.

La scelta di affrancare i valori doveva quindi essere valutata in termini di risparmio d’imposta confrontando l’11% dovuto per l’affrancamento, oltre ai costi della perizia, con l’ammontare derivante dall’applicazione dell’imposta, calcolata al 26%, sul capital gain realizzato, pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto.

Nell’ultimo biennio si è assistito a un ripetuto fenomeno di duplicazione delle finestre temporali per usufruire della misura.

L’agevolazione è stata riproposta due volte nel corso del 2020: dapprima dalla legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 693 e 694 della legge 160/2019) per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, successivamente l’articolo 137 del Dl 34/2020 ha prorogato la rivalutazione per i terreni e le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020 indicando come termine per il versamento e giuramento della perizia il 30 settembre, poi prorogato dalla legge di conversione al 15 novembre 2020.

Nel periodo d’imposta 2021 è stata invece prevista la possibilità di affrancare il valore dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021, termine poi differito al 15 novembre 2021 senza però modificare la data di possesso delle partecipazioni, rimasta al 1° gennaio 2021, a differenza di quanto avvenuto nel 2020.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, nei termini fissati dalle singole disposizioni, poteva essere effettuato in un’unica soluzione o rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dalla data stabilita dalla norma: così chi ha usufruito della proroga al 15 novembre 2021 rateizzando l’ammontare dovrà versare le rate successive al 15 novembre 2022 e 2023 maggiorate degli interessi del 3% annuo.

L’affrancamento del valore fiscale si perfeziona con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro i termini fissati dalla singola norma e non con l’indicazione in dichiarazione, comunque dovuta. Nel caso di versamento tardivo la rivalutazione non può invece considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di calcolare l’eventuale capital gain, fermo restando la possibilità di chiedere a rimborso quanto versato.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione compilando, per le partecipazioni, l’apposita sezione del quadro RT e per i terreni quella del quadro RM. Anche coloro che utilizzano il modello 730 devono presentare i citati quadri del modello Redditi unitamente al frontespizio entro i termini di presentazione del modello Redditi. L’omessa indicazione costituisce violazione formale, sanzionata con un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2mila euro, ma questo non pregiudica gli effetti della rideterminazione del valore.

Perciò ora non resta che attendere e vedere se il legislatore sceglierà di tornare sui propri passi, magari con la conversione del Milleproroghe (Dl 228/2021).

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