La moglie risponde in solido se la dichiarazione è congiunta
La sentenza 7803/2020 della Cassazione: legittima la cartella per le maggiori imposte accertate al marito
In caso di presentazione della dichiarazione congiunta, è legittima la notifica della cartella di pagamento alla moglie, in qualità di coobbligata, per il versamento delle maggiori imposte accertate dal Fisco in capo al marito, derivanti dall’omessa dichiarazione del reddito di partecipazione in alcune società di persone. Lo ha stabilito la sentenza 7803/2020 della Cassazione.
In base all’articolo 17 della legge 114/1977, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e la notifica della cartella di pagamento è eseguita nei confronti del marito, ma i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
La Cassazione, con un orientamento ormai ampiamente consolidato, ha sempre stabilito che la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.
Né ciò è suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (sentenza 13733/2016).
Inoltre, la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta, opera anche nel caso in cui il coniuge codichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante, e ciò anche quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso. Ai fini della solidarietà, l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo nei confronti di uno dei condebitori solidali determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore restato estraneo al giudizio (Cassazione 1463/2016).
Nel caso oggetto della sentenza odierna, in effetti, l’accertamento era stato compiuto dal Fisco a carico del marito, e i redditi di partecipazione che risultavano non dichiarati erano quelli derivanti da società di persone alle quali partecipava solo il marito; tuttavia, stante il consolidato orientamento di legittimità che i Supremi giudici hanno riconfermato, era legittima nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento alla moglie, non in qualità di debitore principale (che rimane appunto il marito), ma di soggetto coobbligato.
In effetti, alcuni anni fa la Cassazione aveva addirittura stabilito che, nel caso di dichiarazione congiunta, la tempestiva notifica al marito della cartella di pagamento non preclude la riscossione nei confronti della moglie, che non sapeva di essere titolare di un’attività perché le firme necessarie erano state falsificate dal marito; nonostante ciò, infatti, in forza del vincolo solidale che lega i due coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta, la moglie ignara è comunque tenuta all’assolvimento dell’obbligazione tributaria (sentenza 3944/2011).