Solidarietà a maglie larghe per la dichiarazione congiunta
Con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto ovvero sia quelli legati alla previsione della notifica degli atti impositivi ad uno dei coniugi che quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; è da considerarsi pertanto estesa la responsabilità solidale dei coniugi anche nell’ipotesi dell’estraneità alla produzione del reddito da parte di uno dei co-dichiaranti e fatto salvo sia l’esercizio della rivalsa nei rapporti interni che la possibilità per il coniuge di contestare nel merito l’obbligazione dell’altro entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga a conoscenza della pretesa tributaria. È questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 4757/21/2018.
La vicenda
La questione controversa riguardava l’impugnazione da parte di una contribuente di un avviso di accertamento notificatole in qualità di coobbligata in solido al pagamento dell’Irpef a carico del marito , scaturente da un’indagine dell’agenzia delle Entrate dalla quale emergeva un reddito d ’impresa non dichiarato ed imputato per trasparenza al coniuge; la responsabilità solidale al pagamento veniva invocata dall’amministrazione finanziaria in virtù della presentazione di una dichiarazione dei redditi “congiunta”.
La ricorrente, fra i vari motivi di ricorso, eccepiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’amministrazione finanziaria doveva considerarsi decaduta dal potere accertativo relativamente all’anno di imposta contestato non potendosi applicare il raddoppio dei termini, tenuto conto che la contribuente non sarebbe stata indagata né tanto meno indicata nel procedimento penale né la notizia di reato inviata alla procura della Repubblica l’aveva indicata in alcun modo.
I giudici provinciali , nel confermare la liceità della condotta dell’amministrazione, chiarivano che , nel caso di specie, non si trattava in alcun modo di un’azione della finanza tesa ad estendere la responsabilità penale in capo alla moglie ( ricorrente) bensì di un intervento di natura procedimentale ex lege (articolo 17 legge 114/1977), nel rispetto del principio in base al quale «nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante ( cfr. Cassazione 27 gennaio 2016 n. 1463)».
Pertanto , ricordava la Ctp, che in caso di dichiarazione congiunta «la responsabilità solidale del coniuge opera ipso iure».
La sentenza
I giudici regionali, nel confermare la decisione di prime cure, rammentano altresì come «sia pacifico che la specifica disciplina relativa alla dichiarazione dei redditi congiunta dei coniugi istituisce, a garanzia dell’erario e peraltro quale conseguenza di una libera scelta dei contribuenti e ferme le possibili azioni di rivalsa nei rapporti interni agli stessi, una solidarietà passiva che prescinde dalla titolarità del reddito e dal contributo alla sua creazione».
L’amministrazione può infatti giovarsi, nei confronti della contribuente, della tempestività degli atti di accertamento posti in essere nei confronti del coobbligato solidale sicché il problema non era tanto se alla stessa fosse stato o meno opponibile un maggior termine di decadenza per l’accertamento, quanto che l’accertamento tempestivamente condotto nei confronti del coobbligato fosse ex se opponibile, fatto quest’ultimo che non risultava non contestato nel caso di specie.
A supporto della motivazione il Collegio regionale richiama in generale la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tal senso su alcuni casi specifici ed in particolare una decisione della Corte ( Cassazione n. 1463/2016) nella quale è stato stabilito che, in ipotesi di dichiarazione congiunta dei coniugi ed in conseguenza della solidarietà voluta dal legislatore, «la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante». Sulla base di queste motivazioni la Ctr afferma il principio di cui in premessa.