Controlli e liti

La notifica della cartella va «provata» dal concessionario con la sola relata

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di Romina Morrone

Il concessionario può provare la rituale notifica della cartella di pagamento mediante produzione in giudizio della relata, separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo. Lo ha chiarito al Cassazione nell’ ordinanza n. 15784 del 23 giugno .

La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciata con riferimento alle modalità con le quali il concessionario deve fornire prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, effettuata mediante il servizio postale ex articolo 26, comma 2 , Dpr n. 602/73. In particolare, ha sostenuto che Equitalia non poteva fornire tale prova producendo in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate ma, piuttosto, doveva esibire copia integrale delle cartelle impugnate o quantomeno delle relative matrici. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione e la Corte lo ha accolto.

I giudici di legittimità hanno ribadito (n. 1091/13, n. 6395/14 e n. 23511/16) che la notificazione della cartella di pagamento, effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata. Ciò in quanto l’ufficiale postale garantisce, nell’avviso, sia l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, sia l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto. Tali conclusioni trovano conferma implicita nell’articolo 26 citato, penultimo comma, secondo il quale il concessionario è obbligato a conservare (e non a produrre) la matrice o la copia della cartella con la relata dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, a seconda della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. L’articolo 26 citato, quindi, non ponendo alcun obbligo di produzione in giudizio della copia integrale della cartella, consente al concessionario di assolvere all’onere della prova esibendo la relata della notificazione (che contiene i riferimenti alla cartella) in forma separata rispetto alla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo.

L’ordinanza n.15784/17 della Cassazione

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