La notifica interrompe la decadenza anche verso gli altri coobbligati
Nel rispetto della normativa rappresentata all’interno del codice civile in merito alla responsabilità solidale fra coobbligati, l’atto di accertamento regolarmente notificato solamente ad alcuni dei condebitori esplica, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri mentre, nei rapporti tra l’agenzia delle Entrate e gli altri condebitori, ai quali non è stato notificato o è stato notificato irregolarmente il medesimo avviso, sebbene non in grado di generare conseguenze che possano implicare il detrimento delle posizioni soggettive dei contribuenti, tra i quali il decorrere dei termini di decadenza concessi per consentile loro di ricorrere avverso l’atto di accertamento medesimo, implica in ogni caso la formazione dell’effetto conservativo che impedisce la decadenza dell’Ufficio dal diritto all’azione di accertamento, concedendogli di procedere con la notifica, o con la sua rinnovazione, anche successivamente allo scadere del termine stabilito a tale scopo. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 2545/2018.
Con sentenza del 2016 la Ctr della Campania ha respinto nel merito l’appello proposto da una Spa contro una sentenza della Ctp che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di una cartella di pagamento concernente Irap, Ires, Iva e altro. La Ctr ha osservato, in particolare, che pur dovendosi dichiarare ammissibile il ricorso introduttivo della lite, lo stesso risultava essere infondato nel merito, relativamente all’eccezione di decadenza all’articolo 25 del Dpr 602/1973.
Avverso la decisione di merito la Spa ha proposto ricorso per Cassazione - ex articolo 360 del Codice di procedura civile, comma 1, n. 3 - lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr 602/1973. A parere del collegio di legittimità la motivazione del ricorso deve ritenersi infondata in quanto sul tema aveva già avuto modo di esprimersi la Suprema corte attraverso l’ordinanza 13248/2017, secondo la quale «alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito».
Pertanto, pur riferendosi all’ipotesi dell’emanazione di un atto impositivo, il principio di diritto al quale si ispira tale arresto giurisprudenziale è evidentemente riferibile anche alla diversa ipotesi del termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale ex articolo 25 del Dpr 602/1973, risultando evidente l’«eadem ratio legis et iuris».
Nel caso in esame risulta essere stato accertato in fatto dal Giudice tributario di appello, che il termine decadenziale è stato rispettato nei confronti dell’obbligato principale, per la chiara espressione disgiuntiva della legge («o» articolo 25, comma 1, del Dpr 602/1973) e, volendo dare seguito ed estensione all’arresto giurisprudenziale menzionato, il collegio di piazza Cavour ha ritenuto giuridicamente irrilevante l’avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d’imposta, successivamente al termine decadenziale.
In realtà, nell’analoga fattispecie concreta della dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, la Suprema corte ha affermato in passato, in modo conforme, l’equiparabilità dell’atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale, nello specifico senso - che in questo caso rileva - della sufficienza, anche a uno soltanto dei coobbligati solidali, della notifica dell’uno ovvero dell’altro entro tale termine, trovando applicazione il comma 1 dell’articolo 1310 del Codice civile, sebbene si tratti di decadenza e non di prescrizione.
Non è possibile sottacere, tuttavia, che altra giurisprudenza della Cassazione in ambito civilistico ha differentemente sostenuto che «in tema di solidarietà tra coobbligati, l’articolo 1310, comma 1, del Codice civile dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull’estinzione del diritto che, per l’inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l’atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all’interruzione c/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall’articolo indicato» (sentenze 16945/2008 e 8288/2000).
Del resto l’orientamento affine risulta essere indubbiamente ben fondato sull’inequivoco dato normativo riveniente dall’articolo 2964, del Codice civile, secondo il quale «quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti».
È tuttavia necessario tener in debita considerazione la diversità e la specialità della disciplina tributaria, in particolare quella procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da specifiche norme, quale appunto quella che risulta applicabile nel caso in esame (comma 1 dell’articolo 25 del Dpr 602/1973) secondo l’interpretazione sopra rappresentata e analoga in ambito sanzionatorio, ex comma 2 dell’articolo 20 del Dlgs 472/1997.
Cassazione, ordinanza 2545/2018