Controlli e liti

La notifica dopo le 21 si perfeziona nel giorno per il mittente

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di Stefano Sereni

La notifica telematica effettuata dopo le 21 ed entro le 24 si considera perfezionata, per il soggetto notificante, nello stesso giorno e non in quello seguente, come per il destinatario. A fornire questo principio è la Corte di Appello di Bari, con la sentenza 1264 depositata il 13 luglio.

La vicenda trae origine da un giudizio nel quale veniva impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione umanitaria.

La Commissione competente prima e il Tribunale poi avevano ritenuto che non ci fossero i presupposti per accogliere le domande formulate dal richiedente.

Quest’ultimo proponeva pertanto appello, per il quale la controparte (il ministero dell’Interno) eccepiva preliminarmente l’inammissibilità, in quanto notificato oltre le 21 dell’ultimo giorno utile. Ciò in quanto la disciplina in materia (articolo 16-septies del Dl 179/2012) prescrive che alla notifica eseguita con modalità telematiche si applica l’articolo 147 del Codice di procedura civile (divieto di notifica dalle 21 alle 7) e che la stessa si perfeziona alle 7 del giorno successivo se viene eseguita dopo le 21.

I giudici hanno ritenuto invece ammissibile l’appello, la cui notifica tramite Pec era stata accettata dal sistema alle 21.55.

Il generale divieto di notifica “notturna” è stato infatti posto a tutela del riposo del destinatario e la sua violazione costituisce, come ritenuto in più occasioni (anche se risalenti nel tempo) dalla Cassazione, una mera irregolarità e non un’ipotesi di nullità. La consegna fuori orario non impedisce infatti sia la legale ed effettiva conoscenza dell’atto, sia la costituzione del rapporto giuridico processuale.

Questa lettura dell’articolo 147 del Codice di procedura civile è coerente con il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario e lo stesso risulta noto anche al legislatore che ha disciplinato la notifica informatica e ha precisato che la notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione della Pec, mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Pertanto il limite delle 21 non può che intendersi stabilito soltanto per fare operare la fictio iuris del perfezionamento della notifica per il solo destinatario al giorno seguente e non per stabilire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente: secondo i giudici sarebbe infatti irragionevole limitare nel tempo gli effetti giuridici dell’attività del notificante in via telematica soltanto per tutelare il destinatario, ben potendo raggiungersi lo stesso obiettivo applicando il principio della scissione sopra indicato. Questa lettura tiene conto della potenzialità della tecnologia senza pregiudicare il diritto di difesa, salvaguardando anche la coerenza giuridica, poiché l’articolo 147 del Codice di procedura civile non porterebbe conseguenze differenti a seconda delle modalità di notifica (telematica o no) utilizzate.

La decisione si pone in contrasto con alcune pronunce di legittimità, che hanno espresso il principio opposto, poiché il legislatore non ha disposto che la notifica si consideri perfezionata alle 7 del giorno dopo solo per il ricevente la notifica: l’interprete non potrebbe quindi introdurre questa aggiunta, che modificherebbe il contenuto della norma, creandone una nuova.

Corte di appello di Bari n.1264/2018

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