La notifica del pvc blocca l’adesione al condono
Nell’ambito dell’accertamento con adesione il richiamo contenuto nell’articolo 3 del Dl 564/1994 alla notificazione del pvc quale elemento ostativo alla definizione, non esclude che la fattispecie impeditiva possa manifestarsi anche mediante la semplice consegna del processo verbale al contribuente. La correlata attestazione, infatti, rappresentando una prova ufficiale del menzionato adempimento, soddisfa le esigenze di certezza sottostanti alla peculiare forma imposta affinché il contenuto dell’atto venga portato a conoscenza dell’interessato.
A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione attraverso l’ ordinanza 16228/2018 .
In seguito alle indagini finanziarie è stato redatto un pvc nei confronti di una Srl, con il quale è stata contestata l’inattendibilità delle scritture contabili ed emesso il correlato avviso di accertamento, volto a recuperare a tassazione versamenti e prelevamenti, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973, funzionali all’individuazione di un maggior reddito.
Avverso l’avviso di accertamento la società ha proposto ricorso evidenziando un difetto di motivazione per errata applicazione del comma 14. articolo 9 della legge 289/2002.
La Ctp ha accolto il ricorso in quanto il pvc, redatto dalla Guardia di finanza, non è risultato atto ostativo alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 9 della legge 289/2002.
L’Ufficio ha proposto appello rilevando che il comma 14 dell’articolo 9 della legge 289/2002 fa riferimento, tra le cause ostative, al pvc con esito positivo, senza operare distinzioni in base all’organo verificatore, per il quale non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell’articolo 15 della stessa legge, oltre al fatto che l’invito al contraddittorio si è concluso con esito negativo.
La Ctr ha accolto il gravame, rilevando che il pvc redatto dalla Guardia di finanza equivale, quanto agli effetti, a quello redatto dall’Ufficio finanziario, impedendo comunque l’accesso al condono, oltre al fatto che la consegna del pvc al contribuente equivale alla notifica dello stesso, che la società è stata destinataria di un pvc redatto dalle Fiamme gialle, che l’Agenzia ha notificato l’invito al contraddittorio, che il contraddittorio si è concluso con esito negativo prima dell’entrata in vigore della legge 289/2002 e che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 9 della medesima norma, l’istanza di definizione non può essere accolta se è stato già notificato il pvc con esito positivo.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione nel quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione del comma 14. articolo 9, legge 289/2002 in relazione all’articolo 360 del Codice di procedura civile, n. 3, in quanto la consegna al legale rappresentante della società del pvc non equivale alla notificazione dello stesso, stanti le maggiori formalità proprie della notificazione, sicchè non costituisce causa ostativa all’accesso al condono ai sensi del comma 14, articolo 9 della legge 289/2002.
A parere del collegio di legittimità il ricorso è infondato in quanto ai sensi del comma 14, articolo 9 della legge 289/2002 tali disposizioni non si applicano qualora «alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato pvc con esito positivo...».
Per la Suprema Corte, infatti, in tema di accertamento con adesione, il riferimento, ex articolo 3 del Dl 564/1994, come modificato dall’articolo 1 del Dl 345/1995, alla notificazione del pvc quale fatto ostativo alla definizione, non esclude che la fattispecie impeditiva possa realizzarsi anche attraverso la mera consegna del processo verbale all’interessato. La relativa attestazione, infatti, costituendo prova ufficiale di tale adempimento, è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta affinché il contenuto dell’atto sia portato a conoscenza dell’interessato, non valendo, al contrario, il riferimento alle modalità previste per l’atto di accertamento, per il quale non sono prescritte forme di comunicazione preliminari o alternative alla notifica (Cassazione civile, sentenza 11243/2011).
Cassazione civile, sezione V, ordinanza 16228 del 20 giugno 2018