La parità tra Fisco e contribuente è ancora troppo lontana
Con un comunicato – legge del 4 luglio 2017, l’agenzia delle Entrate conferma, nella stessa misura dello scorso anno, le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori di merci per conto terzi. Confermato anche il bonus fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. Riguarda il credito d’imposta spettante per le somme versate nel 2016 come contributo al servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate.
Conferme però che arrivano fuori tempo massimo, cioè dopo la scadenza naturale del 30 giugno 2017 per i pagamenti delle imposte sui redditi del 2016. Chi ha “saltato” la scadenza del 30 giugno, potrà ancora pagare il saldo del 2016 ed il primo acconto per il 2017, entro il 31 luglio 2017 con lo 0,40% in più.
L’abitudine del Fisco a cambiare le regole del gioco a partita chiusa, dopo la scadenza dei termini, calpesta i più elementari diritti del contribuente. Il “guaio” è che in questo modo si crea confusione, costringendo i contribuenti a correggere le dichiarazioni e gli importi da versare, magari determinati in modo sbagliato sulla base delle indicazioni di legge, diverse dal cosiddetto “comunicato – legge”. In proposito, la confusione sulla deduzione forfetaria è aggravata dal fatto che nei modelli Redditi 2017, per i redditi del 2016, il rinvio generico all’articolo 66, comma 5 del Tuir, crea perplessità in quanto nella norma sono indicate le misure di 7,75 euro e di 15,49 euro, misure più basse e diverse da quelle indicate nel comunicato – legge.
Ma la chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, come enunciate nella legge sui diritti del contribuente, sono tutt’altra cosa. Rimane fermo che in questa confusione, tra norme di legge e comunicati – legge diversi dalla legge, chi rischia è sempre il contribuente, in contrasto con la legge sui diritti del contribuente e la tanto annunciata parità di trattamento tra Fisco e contribuenti, finora mai realizzata.
È anche quello che succede con i versamenti ed i rimborsi, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco, in termini di interessi sui rimborsi e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio. Scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo. Evidentemente, la parità tra Fisco e contribuenti è ancora lontana.