Imposte

La perizia successiva rinvia soltanto l’iperammortamento

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di Michele Brusaterra


Iper ammortamento usufruibile solo a partire dal periodo d’imposta in cui vi è l’acquisizione della perizia ovvero dell’attestato di conformità, ove prescritto dalla norma.

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile scorso, l’agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell’iper ammortamento fornendo un ulteriore e importante chiarimento in merito al momento a partire dal quale l’agevolazione può essere sfruttata.

Ricordando che la norma dispone che per i beni agevolabili, aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, è necessaria la predisposizione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da renderlo «iper ammortizzabile», con il documento di prassi l’amministrazione evidenzia che tale documentazione riveste «un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa».

Nel caso in cui, quindi, tale documentazione dovesse essere predisposta in un periodo d’imposta successivo a quello della interconnessione, l’agevolazione può essere fruita solo a partire dal periodo d’imposta in cui vi è l’acquisizione di tale documentazione e non prima.

Resta inteso, però, che nel caso in cui il bene entri in funzione e sia interconnesso, per esempio, nel 2017, ma la documentazione venga acquisita nel 2018, nel primo periodo d’imposta l’impresa potrà usufruire del super ammortamento, mentre dal 2018 potrà godere dell’iper ammortamento. In tale caso la quota fruita di super ammortamento deve essere portata in diminuzione della quota usufruibile di iper ammortamento, così come già chiarito dalla circolare 4/E/2017 dell’agenzia delle Entrate.

Volendo brevemente esemplificare quanto sopra asserito, in presenza di un bene iper ammortizzabile acquistato e interconnesso nel 2017, il cui costo è, per esempio, di 100mila euro, qualora la documentazione fosse acquisita nel 2018, nel 2017 l’impresa cessionaria potrà sfruttare il super ammortamento del 40 per cento. In presenza di un coefficiente di ammortamento del 20 per cento, senza considerare, per comodità, la riduzione a metà del primo anno, la parte di super ammortamento è di 8mila euro (40mila * 20 per cento). Se nel 2018 viene acquisita la documentazione mancante dal medesimo periodo d’imposta potrà partire l’iper ammortamento che non sarà più calcolabile, però, facendo sempre riferimento a un’aliquota di ammortamento del 20 per cento, sull’intera quota iper ammortizzabile di 150mila euro (cioè 100mila per il 150 per cento), bensì su euro 142mila (150mila – 8mila), ossia sull’intera parte iper ammortizzabile abbattuta di quanto già sfruttato con il super ammortamento.

In merito alla perizia è bene ricordare che con risoluzione 152/E/2017, l’agenzia delle Entrate aveva già chiarito che deve essere predisposta entro il 31 dicembre ma, visto che tale termine potrebbe creare difficoltà con riferimento ai beni che entrano in funzione e sono interconnessi a ridosso della fine dell’anno, essa può essere inviata all’impresa, con data certa (per esempio attraverso pec), entro la data del 31 dicembre, mentre il giuramento può avvenire nel nuovo anno purché il testo della perizia stessa, inviata all’impresa, sia lo stesso oggetto di giuramento.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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