La pertinenza non evita la tassazione
Il carattere pertinenziale di un bene non limita, in quanto tale, né la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici, né tantomeno l’assoggettabilità a tassazione della correlata plusvalenza. Ne consegue che l’accertamento della pertinenzialità del bene risulta essere irrilevante al fine della individuazione del regime impositivo da applicare.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ ordinanza 17792/2018 .
Tre contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Ctr della Lombardia che, rigettando l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano state rideterminate le plusvalenze ai fini dell’Irpef, relative a redditi non dichiarati e derivanti dalla cessione di aree fabbricabili.
Nel ricorso i contribuenti hanno sostenuto che l’area in questione la quale, in quanto pertinenza del fabbricato, era divenuta suscettibile di utilizzazione edificatoria, non avrebbe potuto essere considerata come bene a sé stante ma bensì come facente parte del fabbricato e, unitamente a esso, avrebbe dovuto ottenere, considerata la provenienza successoria, l’esenzione di cui alla prima parte della lettera b) dell’articolo 81 del Tuir (attualmente articolo 67), oltre a lamentare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla ritenuta inapplicabilità dell’articolo 817. Codice civile e all’asserita rilevanza della pertinenzialità per altre imposte, ma non per l’allora vigente lettera b) dell’articolo 81 del Tuir.
Il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso in quanto il presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dal Dpr 917/1986 e l’articolo 67 invocato, che disciplina i redditi diversi, stabilisce, che «Sono redditi diversi ….. a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) ….. in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».
Dalla lettura del dettato normativo, i giudici di piazza Cavour avevano dedotto già in precedenza (Cassazione, sentenza 1714/2018) l’irrilevanza della natura pertinenziale del terreno, considerato che nessun riferimento si rinviene a tale fattispecie, né alcuna deroga è stabilita riguardo alle pertinenze oltre al fatto che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze è prevista “in ogni caso”, come è esplicitato nell’ultima parte della lettera b), con una espressione di univoco significato nella sua estrema sintesi.
Tutto ciò comporta che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sé la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e nemmeno la sua assoggettabilità al pagamento delle imposte sulla plusvalenza e tutto ciò a maggior ragione quando il terreno edificabile risulti essere accatastato separatamente.
Ne consegue pertanto che l’accertamento della pertinenzialità in fatto del bene, è irrilevante al fine della individuazione del regime impositivo da applicare.
La pronuncia appare condivisibile in quanto la menzionata conclusione trova conferma nella disciplina dettata in tema di Ici, la quale espressamente disciplina “a contrariis” il trattamento fiscale delle pertinenze all’articolo 2 del Dlgs 504/1992, stabilendo che «per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza», con una efficacia evidentemente limitata all’ambito di applicazione di tale dettato normativo.
Cassazione civile, sezione V, ordinanza 17792 del 6 luglio 2018