Controlli e liti

La presenza di praticanti in studio può far scattare l’autonoma organizzazione

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di Alessandro Borgoglio

I professionisti, nell’espletamento della loro attività, ricorrono spesso alla collaborazione del coniuge - anch’esso professionista - e a quella dei tirocinanti, ma se per la prima fattispecie la Cassazione è ormai granitica nel ritenere assoggettabile a Irap l’attività professionale, per la seconda, invece, sussistono ancora incertezze.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 45/2008 (paragrafo 5.4.1), aveva già osservato che l’impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori nell’esercizio dell’attività professionale è indice della sussistenza di autonoma organizzazione, così come l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale; mentre, non rileva l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista).

Per la Cassazione, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, come il coniuge (Cassazione 1136/2017).
Pertanto, il professionista contitolare di uno studio con il coniuge (in assenza di associazione professionale) è responsabile di un’autonoma organizzazione, atteso l’apporto del coniuge professionista e contitolare dello studio alla sua attività professionale, risultando quest’ultima assoggettabile a Irap (Cassazione 1089/2018).
Sconta, quindi, l’imposta l’avvocato che si sia avvalso delle prestazioni del coniuge, svolgente la stessa attività professionale (Cassazione 10998/2018).

Molto più incerta appare, invece, l’assoggettabilità a Irap del professionista che si avvalga di un tirocinante o praticante. L’agenzia delle Entrate, già molto tempo fa, aveva puntualizzato che non rileva ai fini Irap lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante (circolare 45/E del 13 giugno 2008, § 5.4.1).
Nello stesso senso si era pronunciata la Cassazione, con la sentenza 8834/2009, per cui l’attività del praticante, differentemente dall’apporto di altri professionisti abilitati, non determina un valore aggiunto all’attività individuale del contribuente, giacché l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo.

Diversamente, l’anno successivo, la stessa Suprema Corte aveva, però, convalidato la decisione dei giudici di merito con cui era stata accertata in punto di fatto la sussistenza, nella specie, di un’autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente di una sola apprendista part time (Cassazione 21563/2010).

L’anno scorso, poi, la Cassazione, scostandosi sempre più dai documenti di prassi del Fisco e da alcuni suoi precedenti arresti, ha stabilito che l’assunzione del figlio come praticante nello studio del padre può apportare un incremento alla prestazione di quest’ultimo, determinandosi così la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, tanto più qualora per il praticante sia stata anche prevista una retribuzione: ciò, infatti, può determinare un accrescimento delle prestazioni professionali rese dal padre professionista ai suoi clienti, atteso l’apporto di natura intellettuale e proprio della professione recato, appunto, dal praticante (Cassazione 1723/2018).

Leggi i precedenti articoli di Alessandro Borgoglio su Irap e autonoma organizzazione:

Cassazione altalenante sull’Irap delle micro imprese
Quotidiano del Fisco del 13 novembre 2019

Commercialisti, l’associazione professionale fa scattare l’applicazione dell’Irap
Quotidiano del Fisco del 14 novembre 2019

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