Diritto

La proroga del Codice della crisi travolge anche istituti di immediata utilità

Slitta anche la riforma del sovraindebitamento e la transazione fiscale

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di Stefano A. Cerrato

Liter di conversione del decreto Liquidità conferma la scelta del Governo di rinviare in blocco il Codice della crisi al 1° settembre 2021. Al di là delle incoerenze segnalate nell’articolo in alto, ci si può chiedere se non sarebbe stata una scelta più coraggiosa quella di operare una selezione delle disposizioni da rinviare, mantenendo o anche anticipando l’entrata in vigore di altre, eventualmente previa adozione dei correttivi contenuti nel decreto che stava per essere varato.

L’eccezionale situazione che il sistema economico sta vivendo lo avrebbe giustificato, e non sarebbe stata la prima volta che riforme pensate per i tempi ordinari danno sùbito buona prova di sé in condizioni di emergenza. In effetti, se alcune parti del Codice che innervano la struttura generale avrebbero potuto generare perniciose incertezze applicative (pensiamo al nuovo procedimento unitario o a certe disposizioni sul concordato o sulla liquidazione giudiziale, benché largamente riproduttiva del fallimento) altre, maggiormente autosufficienti, potrebbero migliorare il quadro vigente.

Pensiamo al nuovo regime della composizione della crisi da sovraindebitamento che rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla legge 3/2012 e che sarebbe stato certamente adatto a governare in modo più efficace la prevedibile moltitudine di procedure che potrebbero essere instaurate nei mesi a venire.

Un altro istituto che era atteso e sarebbe potuto entrare in vigore anticipatamente è la transazione fiscale che gli articoli 63 e 88 del Codice disciplinano con mirate migliorie rispetto al vigente articolo 182 ter della legge fallimentare.

Infine, si deve menzionare la disciplina dell’insolvenza dei gruppi di imprese, una novità assoluta per il nostro ordinamento: adottando le modifiche proposte nel decreto correttivo, la possibilità di una gestione coordinata delle insolvenze delle imprese di gruppo avrebbe probabilmente messo a disposizione di curatori e commissari strumenti più incisivi ed efficaci.

Ma ci si sarebbe potuti spingere anche oltre, adattando gli istituti previsti dal Codice alle esigenze della fase emergenziale. È stata ad esempio suggerita da più parti l’introduzione di una procedura semplificata per la composizione delle crisi, gestita da organismi di composizione snelli (al massimo uno o due componenti) che affianchino l’imprenditore per un periodo limitato. L’accesso a queste procedure consentirebbe inoltre di beneficiare di misure di protezione per il debitore, bloccando le iniziative dei creditori. Con incisività ancora maggiore, si è anche suggerito di riproporre forme di amministrazione controllata agile o di consentire una moratoria straordinaria per gestire l’emergenza tramite l’istituzione di una amministrazione vigilata.

Gli spazi per un ripensamento ci sono: le Camere sono attese dalla discussione sul decreto Rilancio appena varato (19 maggio) e nel quadro degli interventi per favorire la ripresa potrebbe trovare coerentemente spazio l’introduzione di meccanismi di sostegno e affiancamento alle imprese che si trovino in uno stato di difficoltà e crisi non ancora irreversibile.

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