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La qualifica Iap cambia la compilazione del modello Redditi della società semplice

Con il requisito va barrata la casella 10 e redditi dominicale e agrario rivalutati nelle colonne 13 e 14

Entra nel vivo la stagione della dichiarazione dei redditi e le imprese agricole devono prestare attenzione alle esenzioni di cui possono fruire e alle modalità di indicazione.

Redditi 2021

Il quadro RA è quello che più di frequente viene compilato dagli agricoltori, serve, infatti a dichiarare il reddito dominicale (da parte del soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e il reddito agrario (dal soggetto che sul terreno svolge l’attività agricola).

Il reddito dominicale e il reddito agrario devono essere assunti in misura pari a quello che risulta dalla visura catastale alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70% e poi di un ulteriore 30%, salvo specifici casi di esenzione.

Iap e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, anche per l’anno 2020, fruiscono del trattamento fiscale agevolato di cui al comma 44 della legge 232/2016, il quale prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile. Si ricorda che questa esenzione era stata prevista inizialmente per il triennio 2017-2019 e poi prorogata anche per gli anni 2020 e 2021 (legge 160/2019 e legge 178/2020).

Dall’anno 2019 l’esonero compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare

Sebbene, quindi, non sia dovuta alcuna imposta, i terreni devono comunque essere indicati nel modello di dichiarazione. I redditi, quindi vanno indicati nelle colonne 1 e 3 del rigo RA1, privi di rivalutazione; va poi barrata la casella di colonna 10 («Coltivatore diretto o Iap») per effetto della quale i redditi dichiarati non concorrono a formare il reddito imponibile. I redditi confluiscono così nella colonna 13 («Reddito fondiario non imponibile»).

Se a svolgere l’attività agricola è una società semplice, il quadro da compilare è sempre quello RA ma del modello Redditi SP. Se la società è in possesso della qualifica di Iap deve barrare la casella 10 e i redditi dominicale e agrario rivalutati vanno indicati nelle colonne 13 e 14 («Reddito dominicale non imponibile» e «reddito agrario non imponibile»). In questa ipotesi, siccome i terreni sono posseduti da una società Iap non si applica l’ulteriore rivalutazione del 30 per cento. Il reddito da attribuire ai soci privi delle qualifiche di coltivatore diretto e Iap va però calcolato considerando il reddito imponibile con applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%; a tal fine, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

Se, invece, la società non è in possesso della qualifica di Iap, non si deve barrare la casella di colonna 10 e i redditi rivalutati vanno indicati nelle colonne 11 e 12 («Reddito dominicale imponibile» e «Reddito agrario imponibile»).

Nel caso di svolgimento di attività eccedenti i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir (allevamento eccedentario, agriturismo, enoturismo, oleoturismo, prestazione di servizi, produzione di energia elettrica, prestazione di servizi) va compilato il quadro RD.

Se chi esercita l’attività agricola lo fa in forma societaria e ha esercitato l’opzione per la tassazione catastale ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006, deve invece compilare il modello Redditi delle società e, in particolare, i quadri RG o RF, sostituendo al reddito di impresa il reddito determinato in base alle risultanze catastali del fondo.

La dichiarazione Irap

Le imprese agricole la cui attività rientra nel reddito agrarioin base all’articolo 32 del Tuir, sono esenti da Irap. Invece per le attività agricole non rientranti nel reddito agrario l’imposta regionale è dovuta; si ricorda però che è stato possibile usufruire della esenzione relativamente al primo acconto 2020 (articolo 24 del Dl 34/2020). L’acconto non versato deve essere considerato al fine della determinazione del saldo Irap 2020 quale «acconto figurativo» e non può eccedere il 40% (o 50% nel caso di soggetti Isa) dell’imposta dovuta per l’anno 2020.

I soggetti esenti da Irap, tenuti al versamento del diritto camerale in misura proporzionale, devono comunque presentare la dichiarazione Irap al fine della determinazione della base imponibile. Imprese individuali e società semplici, che pagano il diritto in misura fissa, non devono presentare il modello.