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Qualifica Iap crocevia per le agevolazioni in agricoltura

Agevolazioni fiscali e priorità nel ricevere i fondi per l’imprenditore agricolo professionale

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di Gian Paolo Tosoni

Una persona fisica in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) può apportare la medesima qualifica anche a due o più società di persone mentre nelle società di capitali tale qualifica può essere attribuita a una sola società. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 maggio).
La qualifica di Iap non è decisiva per lo svolgimento della attività agricola in quanto tale attività non è protetta, ne riservata e chiunque può esercitarla. La qualifica di Iap è solo molto opportuna per usufruire di quattro ordini di agevolazioni:

1) acquisto dei terreni in esenzione dalla imposta di registro ed ipotecaria che sono dovute in misura fissa, mentre resta dovuta la sola imposta catastale dell’uno per cento (legge 25/2010). Per i terreni di montagna l’esenzione riguarda anche l’imposta catastale (articolo 9, Dpr 601/73);

2) costruzione di fabbricati rurali senza l’assolvimento del contributo di costruzione (legge n. 10/77) e spesso in base alle norme urbanistiche possibilità di costruzione in zona agricola;

3) agevolazioni fiscali quali l’esenzione da Imu sui terreni agricoli ed edificabili e fino al 2020 esenzione da Irpef sui redditi dei terreni (esenzione limitata alle persone fisiche e soci di società semplice);

4) priorità nell’ottenimento dei contributi regionali o statali (Psr o Por).

Tutte le agevolazioni fiscali sono condizionate all’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

Per quanto riguarda l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata non serve la qualifica di Iap. Queste società al fine di poter esercitare l’opzione devono avere la qualifica di società agricola la quale sussiste in presenza di due requisiti:

1) prevedere nello statuto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e questo requisito è in comune con i requisiti di Iap da parte di una società;

2) la denominazione deve comprendere le parole “società agricola”.

L’ordinanza della Corte di Cassazione è rispettosa del dato letterale della norma che era stato malamente interpretato dagli uffici di alcune Regioni chiamati a riconoscere la qualifica di Iap ed anche dall’Inps con la circolare 48 del 24 marzo 2004.
Infatti l’articolo 1 del Dlgs 99/2004 prevede che le società di persone assumono la qualifica di imprenditore agricolo professionale qualora almeno un socio sia in possesso personalmente della predetta qualifica, mentre nelle società di capitali la qualifica di Iap deve possederla almeno un amministratore. Il comma 3 bis del citato articolo 1, introdotto un anno dopo dal Dlgs 101/2005 ha previsto che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società. Era fuori dubbio che tale limitazione riguardasse soltanto le società di capitali in quanto nelle società di persone il socio che apporta la qualifica di Iap non deve essere necessariamente l’amministratore.

Illuminate è stata l’agenzia delle Entrate con una nota rivolta alla Regione Emilia Romagna n. 956-11/2018 del 5 luglio 2018, in cui conferma che solo nelle società di capitali l’amministratore deve essere esclusivo precisando che nelle società di persone c’è la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Come dire una persona fisica prima assumere la figura di socio in più società di persone deve pensarci bene per i rischi patrimoniali personali cui si sottopone. Infatti secondo l’Agenzia per il socio Iap nella società semplice deve assumere i rischi e quindi non può invocare la clausola di non responsabilità di cui all’articolo 2267 del Codice civile.