La reciproca assistenza con la Svizzera è un altro passo verso la trasparenza fiscale
La Svizzera ha fatto un decisivo passo in avanti nel cammino verso la trasparenza fiscale ratificando il 26 settembre 2016 la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in ambito tributario, predisposta dal Consiglio d’Europa e dall’Ocse.
La Convenzione Maat rappresenta un importante strumento di cooperazione che si aggiunge alle intese bilaterali già concluse dalla Svizzera e che amplia le possibilità di ricorrere all’assistenza amministrativa internazionale.
L’articolo 1 della Maat sancisce l’impegno delle parti a fornire assistenza amministrativa in ambito tributario. Contrariamente al M-Ocse, che costituisce un modello regolamentare e pertanto una fonte di ispirazione per le giurisdizioni che intendono implementare tale modello mediante un trattato internazionale, la Maat istituisce un’obbligazione internazionale per le parti contraenti.
Tale Convenzione rappresenta essa stessa un trattato internazionale, da cui scaturiscono obblighi e diritti per le parti, ed è proprio in forza della sua natura giuridica che la Maat si distingue dallo standard di riferimento Ocse in tema di assistenza amministrativa.
La Maat costituisce il punto di convergenza tra i due organismi internazionali che ne sono i promotori, il Consiglio d’Europa e l’Ocse. La Maat, in quanto tale, non rientra nei parametri di riferimento utilizzati dal Global Forum Ocse per monitorare la rispondenza di una giurisdizione allo standard internazionale afferente allo scambio di informazioni su richiesta. Le fonti di tale standard sono infatti costituite dall’articolo 26 M-Ocse, dal Tiea e dai relativi commentari. Ciò che il Global Forum definisce «primary authoritative source» sono in realtà dei modelli di riferimento senza portata giuridica e pertanto la Convenzione Maat, pur non ricadendo in tale ambito, costituisce essa stessa una fonte di diritto internazionale, rientrando a tal proposito nella tradizione delle Convenzioni del Consiglio d’Europa. Analizzare le difformità tra standard dell’Ocse in ambito di assistenza e di trasparenza tributaria e la Maat non deve, tuttavia, condurre a non cogliere le affinità tra questi due piani normativi. Il Global Forum Ocse ha manifestato il suo apprezzamento per l’ampliamento del numero dei contraenti Maat, sottolineando che lo stesso rappresenta uno strumento preminente a livello mondiale per rafforzare la trasparenza e combattere le infrazioni fiscali internazionali, oltre che il mezzo ideale per implementare la novellata disciplina sullo scambio automatico.
Anche nell’ambito del monitoraggio da parte del Global Forum Ocse riferito alla Svizzera la conclusione della Maat è stata apprezzata come un elemento rilevante che ha consentito alla Confederazione di estendere la portata territoriale dello scambio di informazioni su richiesta in modo tale da superare la seconda fase di valutazione sulla sua giurisdizione (rapporto Global Forum del 26/07/2016). Pertanto è indubbio che l’adesione da parte della Svizzera alla Maat, ancorché non necessaria, abbia agevolato il superamento integrale della valutazione con riferimento all’implementazione dello standard Ocse afferente lo scambio d’informazioni su richiesta e il suo apprezzamento quale giurisdizione sostanzialmente conforme ai parametri di riferimento dell’Ocse. Tale evoluzione riflette la volontà del Consiglio Federale di compiere tutti i passi necessari per conformarsi agli standard internazionali e per migliorare la reputazione della propria piazza finanziaria.
L’istituzione, da parte della Convenzione Maat, di un’obbligazione internazionale a fornire collaborazione per lo Stato contraente si accompagna con l’esaustiva previsione delle deroghe a tale obbligazione. Il corollario logico di una norma internazionale che fissa un’obbligazione a fornire collaborazione, è che la stessa preveda specularmente i motivi in virtù dei quali uno Stato possa rifiutarsi di fornirla. Se gli stessi potessero essere disciplinati dal diritto interno dei Paesi contraenti, questi ultimi avrebbero gioco facile nello svuotare l’obbligazione internazionale di ogni suo contenuto. Si osserva che tali motivi giustificativi previsti esaustivamente dalla Maat, tuttavia, non definiscono un divieto a collaborare, ma una possibile deroga, rientrante nella facoltà di apprezzamento della Nazione detentrice delle informazioni in argomento.