La restituzione della Super Ace fa venir meno anche il rendimento ordinario per il 2021
Quando si deve restituire il beneficio per gli incrementi patrimoniali del 2021 si verifica un effetto eccessivamente penalizzante, forse non voluto dal legislatore
Se il beneficio Ace spettante per gli incrementi patrimoniali del 2021 (nota come Super Ace o Ace innovativa) deve essere restituito (per avere l’impresa sostanzialmente ridotto entro il 2023, in tutto o in parte, l’incremento patrimoniale maturato nel 2021), di fatto si restituisce anche il rendimento ordinario che sarebbe stato fruito nel medesimo periodo di imposta in assenza di tale deduzione maggiorata.
Il Dl 73 del 2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto un rendimento Ace maggiorato soltanto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le regole di calcolo della deduzione maggiorata una tantum sono chiare e condivisibili, anche grazie anche ai chiarimenti tempestivamente forniti nel corso di Telefisco 2022.
Credito d’imposta in compensazione
Il beneficio in questione, poi, può essere fruito in via ordinaria (diritto a una maggiore deduzione dal reddito complessivo) ovvero trasformandolo in credito di imposta utilizzabile in compensazione. Gli incrementi patrimoniali netti del 2021 devono essere valorizzati al 15 per cento fino al limite massimo di cinque milioni di euro (articolo 19, comma 2, primo periodo, decreto Sostegni bis); non è, dunque, prevista la facoltà di rinunciare a questo rendimento maggiorato a favore del rendimento ordinario (1,3 per cento) sugli incrementi patrimoniali del 2021 (che si mantengono entro i limiti di cinque milioni di euro), laddove vi è la concreta possibilità che il rendimento maggiorato debba essere restituito per la previsione di riduzioni patrimoniali che si verificheranno entro il 2023.
Questo rendimento maggiorato, tuttavia, non è acquisito in modo permanente, in quanto dovrà essere restituito proporzionalmente alla quota di incremento patrimoniale agevolato che si riduce entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Qualche criticità presenta proprio questo obbligo di restituzione, nella parte in cui esso ha ad oggetto l’integrale deduzione maggiorata. Infatti, dovendo restituire l’intero rendimento maggiorato che si è generato nel 2021, di fatto deve essere restituita anche la quota (ordinaria) di questo maggior rendimento che sarebbe stato comunque ottenuto (e pari alla remunerazione ordinaria dell’1,3 per cento dell’incremento patrimoniale). Questa penalizzazione può essere meglio compresa con il seguente esempio: in assenza del regime Ace innovativa, per un incremento Ace pari a 100 maturato nel 2021, il beneficio è una deduzione dal reddito complessivo pari a 1,3. Se nel 2022 i 100 si annullano (perchè distribuiti ai soci o per effetto di una sterilizzazione), l’incremento patrimoniale viene meno e non si avrà alcun beneficio nel 2022, ma non si dovrà restituire quanto maturato nel 2021.
Ace innovativa
Con l’Ace innovativa, invece, la riduzione di 100 nel 2022, oltre a non procurare benefici Ace in tale ultimo periodo, comporterà anche la restituzione del beneficio Ace innovativa (pari a 15 = 100x15%) fruito nel 2021. Sarebbe, invece, più corretto che la restituzione si limitasse a 13,7 [pari a 100x(15%-1,3%)], equiparando questa situazione a quella che si sarebbe determinata in assenza di Ace innovativa.
Pertanto, delle due l’una. O il legislatore ha voluto introdurre un rigido vincolo temporale di permanenza dell’incremento patrimoniale, il cui mancato rispetto esclude dal beneficio Ace anche il rendimento ordinario 2021 (fino ad un limite di 5 milioni di euro), oppure è un effetto, eccessivamente penalizzante, non voluto dal legislatore.
Poiché la ratio sottesa all’introduzione dell’Ace innovativa è la concessione di un sostegno finanziario alle imprese (relazione illustrativa), questa finalità non può certo dirsi coerente con l’effetto di escludere l’Ace ordinaria per il 2021. Pertanto, è auspicabile che si consideri una modifica dell’impianto normativo dell’articolo 19, commi 2-7, del decreto Sostegni bis limitatamente alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di restituzione del rendimento maggiorato, riducendo l’incremento di reddito (comma 4) ovvero riducendo il credito di imposta da restituire (comma 3) in modo da lasciare alle imprese, che per qualsiasi motivo riducono l’incremento patrimoniale agevolato entro il 2023, il rendimento ordinario dell’incremento patrimoniale (fino al limite di 5 milioni di euro) maturato nel 2021.
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