Controlli e liti

La rinuncia alla rottamazione riaccende la riscossione

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di Luigi Lovecchio

La decisione di non rottamare una o più delle cartelle inserite nella domanda di condono, con riferimento alla prossima scadenza del 2 dicembre, ha conseguenze irreversibili che devono essere attentamente valutate. In tal caso, infatti, il debito residuo non può essere più dilazionato e riprendono le azioni esecutive dell’Ader.

Il prossimo lunedì si incrociano molte scadenze correlate alla rottamazione degli affidamenti all’agente della riscossione. In base alla disciplina originaria di riferimento, la prima rata del saldo e stralcio è prevista per la fine di novembre, dopo le comunicazioni delle somme da versare dell’Ader inviate entro la fine di ottobre. Vale inoltre ricordare che il medesimo termine è stabilito dalla riapertura della rottamazione ter, disposta dall’articolo 16 bis del Dl 34/2019, che ha concesso tempo sino al 31 luglio scorso per la trasmissione di nuove istanze di sanatoria. Si tratta, come noto, sia di domande di rottamazione “ordinaria” sia di nuove richieste relative al saldo e stralcio.

A ciò si è aggiunta la rimessione in termini intervenuta con il decreto semplificazioni (articolo 37, Dl 124/2019) che ha differito a fine mese la prima rata delle domande presentate ad aprile, inizialmente in scadenza a luglio scorso. Vista la concentrazione di scadenze, l’Ader ha diramato sul proprio sito alcuni chiarimenti ufficiali, ribadendo che il debitore può anche decidere di non definire una o più delle cartelle indicate nella domanda originaria. A tale scopo, è sufficiente effettuare il ricalcolo delle somme da versare, utilizzando gli appositi applicativi messi a disposizione dall’Agenzia di riscossione. Occorre tuttavia tenere bene a mente le conseguenze di una scelta di questo tipo.

Va in primo luogo ricordato che l’omesso o ritardato pagamento determina ope legis la decadenza dalla definizione. È tollerato un ritardo massimo di 5 giorni per tutte le rate del piano di dilazione. Non vi è dubbio, da un lato, che la scelta di abbandonare alcune pretese, scaricando i nuovi moduli per il pagamento, evita di mettere a rischio l’intera procedura. Nel contempo però non bisogna trascurare il fatto che, una volta decaduta la sanatoria, per un verso si perdono ovviamente tutti i benefici di legge (azzeramento di sanzioni e interessi di mora), dall’altro, si riattivano le azioni di recupero dell’agente di riscossione. A ciò si aggiunge il divieto di dilazionare il debito residuo.

Questo significa che, limitatamente ai debiti non onorati, l’Ader potrà iscrivere fermi amministrativi e ipoteche. Sul fronte delle attività esecutive, potranno essere pignorate, tra l’altro, le somme presso terzi. Si pensi al pignoramento dello stipendio, dei conti bancari e dei canoni di locazione. Vale ricordare, in proposito, che, ai sensi degli articoli 72 bis e seguenti del Dpr 602/73, l’agente della riscossione può notificare al terzo l’ordine di pignoramento, contenente l’intimazione a pagare le somme dovute al soggetto iscritto a ruolo direttamente nelle casse dell’Ader. Il tutto, saltando l’autorizzazione del giudice ordinario.

Si evidenzia infine che nella rottamazione ter, diversamente dalle precedenti edizioni, non è mai possibile ripristinare eventuali dilazioni pregresse, esistenti alla data di trasmissione della domanda. Né è ammissibile rateizzare un debito recato in una cartella notificata da meno di 60 giorni dalla domanda medesima.

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