La riparazione di proprie auto di cortesia è autoconsumo in terno e non si applica l’Iva
La carrozzeria ripara le proprie auto rovinate dalla grandine non deve emettere autofattura
Nel caso del lettore, non doveva essere emessa un’autofattura soggetta a Iva. La riparazione delle vetture di cortesia rappresenta una ipotesi di “autoconsumo interno”, ovvero l’utilizzo di risorse interne per la riparazione di beni strumentali. Trattandosi di un utilizzo per finalità aziendali, non si configura la fattispecie di un servizio destinato all’uso personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’impresa (articolo 3, comma 3, del decreto Iva, Dpr 633/1972). Pertanto, l’autoconsumo interno non rientra nel campo di applicazione dell'Iva e non sussiste alcun obbligo di autofatturazione (circolare ministeriale 177/1995). Ciò premesso, si ritiene possibile emettere una nota di credito per stornare l’errata autofattura trasmessa al sistema di interscambio. Per documentare il costo sostenuto ai fini del risarcimento assicurativo, è possibile emettere un’autofattura esclusa dal campo di applicazione Iva, per difetto del presupposto oggettivo (articolo 3 del Dpr 633/1972). Tale documento può essere facoltativamente trasmesso al sistema di interscambio con il codice natura N2.
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