Imposte

Contabilità semplificata, donazione d’azienda con deduzione delle rimanenze

La risposta a interpello 516 ammette la deduzione per il donatario, ma con un particolare meccanismo di calcolo

Donazione d’azienda in contabilità semplificata con possibile deduzione delle rimanenze in capo al donatario. L’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 516/2020, è intervenuta a tutela delle ragioni del contribuente con un principio innovativo che supera in qualche modo il rigido dettato normativo di cui all’articolo 66 del Tuir, al verificarsi di alcune specifiche e ben circostanziate condizioni.

Il caso trattato riguarda un contribuente in contabilità semplificata che nel corso del 2019 ha ricevuto in donazione l’azienda da parte della madre, anch’essa gestita in regime di contabilità semplificata. In particolare, il donatario (figlio) rammenta di aver registrato nel corso del 2019 un utile elevato proprio a causa del trasferimento delle rimanenze finali ricevute in donazione e accumulate dalla donante già nel corso del 2017.

Nello specifico infatti, alla luce delle modifiche introdotte nell’articolo 66 del Tuir (dal 1° gennaio 2017) non è più permessa la contabilizzazione delle rimanenze (iniziali e finali) all’interno del reddito d’impresa.Tale regola genera, nel caso di specie, l’effetto distorsivo che, mentre la madre (donante) ha dovuto dedurre il costo integralmente nel 2017 (senza poter interamente recuperare la perdita fiscale maturata, non avendo più – dal 2019 - altri redditi d’impresa), il figlio (donatario) non può dedurre il valore del magazzino (acquisito per donazione) e si trova costretto a dover dichiarare i ricavi derivanti dalla vendita delle rimanenze donate senza poter contrapporre ad esse alcun costo.

Le precisazioni dell’Agenzia
Con tale risposta, l’agenzia delle Entrate, valorizzando un principio di buon senso, supera in via interpretativa il mero dato letterale imposto dalla norma, stabilendo, in questo caso, che il donatario possa dedurre nel periodo d’imposta 2019 (anno della donazione) e nei successivi, il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017 donate.

Tuttavia, bisogna fare attenzione, poiché viene espressamente stabilito che è possibile recuperare solo la parte di rimanenze donate risalenti al 31 dicembre 2017, la cui deduzione in capo al donatario è peraltro consentita per un valore pari al minore fra:
• l’ammontare delle rimanenze indicate nell’atto di donazione;
• e la perdita maturata dalla donante nel 2017 attribuibile alle rimanenze, ridotta della quota di perdita già utilizzata dall’impresa donante nel 2018/2019, limitatamente, però, alla quota ascrivibile alle rimanenze stesse.

L’esempio
Il meccanismo non è di immediata comprensione, e necessita di un’esemplificazione pratica per focalizzare il concetto. Ipotizziamo che nel 2017 l’impresa donante abbia maturato costi per 200, rimanenze iniziali per 120, ricavi per 280 e rimanenze finali per 130, così da registrare una perdita fiscale pari a 40. Tale perdita sarebbe così interamente ascrivibile alle rimanenze finali 2017. Ora, se consideriamo che nel 2018/2019 la donante ha recuperato perdite fiscali pari a 10 (ascrivibili così anch’esse alla integrale deduzione delle rimanenze), il valore pari a 30 (40 perdita – 10 utilizzo) è quello da confrontare con quanto indicato nell’atto di donazione uguale nel nostro caso a 42 (valore totale rimanenze trasferite 52, di cui 42 formate nel 2017). In questo caso come detto va preso il minore fra i due, ossia 30.

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