Trust «dopo di noi» agevolato solo se l’atto istitutivo individua un protector
La risposta a interpello 512: benefici preclusi per la mancata nomina di un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni
Non spettano le agevolazioni fiscali al trust «dopo-di-noi» il cui atto istitutivo non individui il protector (termine che in italiano viene usualmente tradotto utilizzando il termine “guardiano”): questi benefici fiscali spaziano dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, all’esenzione da imposta di donazione e di bollo e a detrazioni e deduzioni in ambito Irpef e Ires.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 512/2020 del 2 novembre 2020, ove è stato analizzato il caso di un trust istituito ai sensi della legge 112/2016 (nota come “legge sul dopo-di-noi”) ma senza che fosse stato nominato un «soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust», la cui presenza è invece prescritta dall’articolo 6, comma 3, lettera f), legge 112/2016.
La normativa sul “dopo-di-noi”, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», specialmente «in vista del venir meno del sostegno familiare» alla persona disabile, ha delineato e incentivato una fattispecie con le seguenti caratteristiche (articolo 6, legge 112/2016):
1) vengano istituiti, con atto pubblico un trust o un vincolo di destinazione (ai sensi dell’articolo 2645-ter, del Codice civile) oppure un “fondo speciale” composto da beni «sottoposti a vincolo di destinazione» e disciplinato «con contratto di affidamento fiduciario»;
2) questa “strumentazione” sia istituita «in favore di persone con disabilità grave» le quali devono esserne «gli esclusivi beneficiari» e persegua «come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali» la strumentazione è istituita e detta finalità sia «espressamente indicata nell’atto istitutivo»;
3) nell’atto istitutivo siano rispettate nemerose e stringenti prescrizioni:
- siano identificati «in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli» e siano descritti «la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali» la strumentazione è istituita;
- siano indicate «le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione» di dette persone con disabilità grave;
- siano individuati «gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti»;
- siano indicati «gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore» e sia individuato («per tutta la durata» della strumentazione) «il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte … a carico del trustee o del fiduciario o del gestore»;
- sia stabilito «il termine finale della durata» della strumentazione «nella data della morte della persona con disabilità grave» e sia stabilita «la destinazione del patrimonio residuo» una volta cessata la vigenza della “strumentazione”;
- i beni vincolati nella strumentazione «siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione».
Nel chiudere la sua risposta l’Agenzia osserva che non vi sono problemi se gli apporti al trust vengano effettuati sia nell’atto istitutivo che successivamente, nel corso della vigenza del trust; e che nessun problema nemmeno si pone per il caso in cui oggetto di apporto al trust non sia il diritto di piena proprietà sui beni apportati, ma “solo” il diritto di nuda proprietà.