La ristrutturazione effettuata dal venditore privato preclude il bonus mobili
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tuir 917/86 prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Non trattandosi di acquisto di fabbricato ristrutturato da impresa ma di acquisto da privato, l’acquirente non ha diritto all’applicazione del bonus mobili (detrazione del 50% di 10.000 euro) in quanto non ha sostenuto direttamente le spese di ristrutturazione ma ha acquisito il diritto alla detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia a titolo derivativo (cioè ha acquistato la casa che fruisce della detrazione, circolare 29/E del 2013). Viceversa in caso di acquisto di casa ristrutturata da impresa (articolo 16 bis, comma3, Dpr 186/1986) il bonus mobili può applicarsi anche in tal caso.
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