Contabilità

La rivalutazione dei beni può avere anche riflessi fiscali

Prevista dall’articolo 110 del Dl Agosto con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3 per cento

di Franco Roscini Vitali

La sospensione degli ammortamenti si incrocia con la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, materiali e immateriali, nei bilanci 2020.

La rivalutazione, prevista dall’articolo 110 del decreto Agosto, consente (non obbliga) di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori a partire dall’esercizio 2021 con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%: possibilità senz’altro vantaggiosa, perché evita la contabilizzazione e gestione della fiscalità differita relativa ai differenti valori di bilancio e fiscali che, in tale ipotesi, non sussistono.

Tuttavia, al beneficio immediato costituito dalla contabilizzazione della riserva di rivalutazione, che integrando il patrimonio netto può essere utilizzata a copertura delle perdite, si contrappongono maggiori ammortamenti futuri, ovvero maggiori costi che incideranno sui conti economici degli esercizi successivi.

Questa considerazione è valida anche in presenza dell’emendamento che consente la sospensione degli ammortamenti con riferimento all’esercizio 2020, perché, prima o poi, gli ammortamenti riprenderanno e, pertanto, il problema si presenterà.

Si deve tenere conto, in via generale, che la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, in base a quanto prevedono i principi contabili Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima, situazione che deve essere adeguatamente motivata.

Inoltre, non deve essere dimenticato che alcuni indici finanziari, a partire dall’esercizio nel quale la rivalutazione è effettua, peggiorano.

Infine, da tener presente che il principio contabile Oic 16 prevede che la svalutazione di immobilizzazioni in precedenza rivalutate transita nel conto economico, se non disposto diversamente dalla legge, e pertanto non può essere imputata nella riserva di rivalutazione: le leggi di rivalutazione, sino ad ora, mai si sono occupate delle successive svalutazioni di immobilizzazioni in precedenza rivalutate.

In definitiva, se l’impresa ha utilizzato la riserva a copertura delle perdite, si potrà trovare, in alcuni casi, in una situazione anche peggiore rispetto a quella ante rivalutazione: il patrimonio netto dovrà assorbire l’eventuale perdita di esercizio causata dalla svalutazione delle immobilizzazioni.

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