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La rivalutazione dell’albergo effettuata nel 2020 rileva nell’ammortamento dall’esercizio successivo

Società di persone in contabilità ordinaria

di Gianluca Dan

La domanda

Una società di persone in contabilità ordinaria, con codice ateco 551000, intende rivalutare nel bilancio 2020 l’unico immobile alberghiero di proprietà. Si chiede se:
- il valore emergente dalla perizia del tecnico debba essere confrontato con il valore contabile dell’immobile a bilancio, considerando anche gli ammortamenti del 2020 oppure no (visto che per questo tipo di rivalutazione è previsto l’effetto immediato dei maggiori ammortamenti);
- non essendoci a libro beni ammortizzabili un unico cespite, ma tante voci corrispondenti ai vari lavori di ristrutturazione effettuati negli anni, sia possibile creare un unico nuovo cespite chiamato «rivalutazione immobile ex decreto legge 23/2020» o vada proporzionata la rivalutazione su ciascun singolo cespite;
- la rivalutazione effettuata vada pubblicizzata in qualche modo oltre al riporto sul libro inventari.
L. S. – Trento

L’articolo 6-bis del decreto legge 23/2020, diversamente dalle altre rivalutazioni, consente di rivalutare gratuitamente i beni e le partecipazioni delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale dando riconoscimento al maggior valore attribuito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. L’impostazione normativa sta a significare che l’efficacia dei nuovi valori decorre civilisticamente e fiscalmente dal periodo d’imposta in cui viene rilevata la rivalutazione (2020 nel caso del lettore). L’organismo italiano di contabilità (Oic) non si è espresso al riguardo, mentre ha confermato che per la rivalutazione generalizzata nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e, pertanto, l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione. Si ritiene, quindi, condivisibile l’interpretazione indicata dal lettore di non considerare gli ammortamenti del 2020, per determinare il valore d’iscrizione post rivalutazione, anche se in merito si attende un chiarimento ufficiale. L’eventuale iscrizione di un unico cespite dovrà essere valutata in base alla tecnica contabile adottata per la rivalutazione e valutando la vita utile residua del bene che potrebbe essere differente per le singole ristrutturazioni effettuate. La rivalutazione del settore alberghiero e termale deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

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