La rivalutazione dell’albergo effettuata nel 2020 rileva nell’ammortamento dall’esercizio successivo
Società di persone in contabilità ordinaria
L’articolo 6-bis del decreto legge 23/2020, diversamente dalle altre rivalutazioni, consente di rivalutare gratuitamente i beni e le partecipazioni delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale dando riconoscimento al maggior valore attribuito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. L’impostazione normativa sta a significare che l’efficacia dei nuovi valori decorre civilisticamente e fiscalmente dal periodo d’imposta in cui viene rilevata la rivalutazione (2020 nel caso del lettore). L’organismo italiano di contabilità (Oic) non si è espresso al riguardo, mentre ha confermato che per la rivalutazione generalizzata nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e, pertanto, l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione. Si ritiene, quindi, condivisibile l’interpretazione indicata dal lettore di non considerare gli ammortamenti del 2020, per determinare il valore d’iscrizione post rivalutazione, anche se in merito si attende un chiarimento ufficiale. L’eventuale iscrizione di un unico cespite dovrà essere valutata in base alla tecnica contabile adottata per la rivalutazione e valutando la vita utile residua del bene che potrebbe essere differente per le singole ristrutturazioni effettuate. La rivalutazione del settore alberghiero e termale deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
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