Controlli e liti

La Robin tax è da rimborsare oltre i limiti fissati dalla Consulta

di Alessandro Galimberti

Robin tax da rimborsare, se necessario anche “aggirando” gli effetti limitativi della pronuncia di incostituzionalità sulla nota “tassa sugli extra profitti”.

La Ctr Lombardia (Sezione XI, presidente Maria Antonietta Pezza, estensore Jacopo Blandini) ha accolto il ricorso di una società elettrica, ordinando la restituzione dell’addizionale Ires per una pluralità di anni di imposta. La decisione, che rischia di avere un importante impatto sul settore energy - e soprattutto sugli incassi erariali nei 7 anni di vigenza, 2008-2014, pari a 1,3 miliardi di euro - scaturisce da un’interpretazione costituzionalmente orientata della famosa pronuncia 10/2015 della Consulta. Con quella sentenza, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità della norma istitutiva della Robin tax (articolo 81, commi 16-18 del Dl 112/2008) , ma con una singolare disposizione aggiuntiva sulla decorrenza, limitata dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale.

Il caso portato all’esame della Ctr lombarda verteva proprio sugli effetti solo parzialmente retroattivi della declaratoria, considerato che - argomentano i difensori Angelo Vozza e Giulio Boselli - per regola generale le sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale dispiegano le loro conseguenze ex tunc, cioè dal giorno dell’entrata in vigore della norma censurata. Unico limite al “rasoio” della declaratoria di illegittimità è il principio secondo cui gli effetti della incostituzionalità non si estendono ai rapporti «ormai esauriti in modo definitivo».

Nel caso specifico, la società elettrica aveva chiesto il rimborso dell’addizionale Ires (pari al 5,5% per chi nel periodo di imposta aveva un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, percentuale salita nel triennio 2011-2013 al 10,5%, scesa poi nel 2014 al 6,5%) addirittura in data antecedente alla sentenza della Consulta, nel 2013. Tanto da far ritenere alla difesa che la vicenda in questione non fosse neppure toccata dalla declaratoria, considerato che l’impugnativa del diniego del rimborso aveva di fatto tenuto in vita il rapporto con l’erario. Tra l’altro anche dopo la sentenza interpretativa della Cassazione del 2012 (la n° 20381) la stessa Corte di piazza Cavour aveva ribadito (13384/2016) che «la efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo».

La Ctr Lombardia ha pertanto riformato la decisione della Commissione provinciale che, in prima battuta, aveva confermato il diniego dell’Amministrazione finanziaria al diritto al rimborso della Robin tax. Secondo la Ctr non può essere assorbente la considerazione (o preoccupazione) che la retroattività “piena” (e non quella “ridotta” decisa dalla Consulta 10/2015) nel caso dell’addizionale Ires determinerebbe «ripercussioni negative» sull’equilibrio di bilancio dello Stato, pur tutelato da una norma di rango costituzionale (l’articolo 81 della Carta).

La sentenza della Ctr milanese (1706/2018, depositata il 16 aprile scorso) appare di sicura rilevanza per molte imprese del settore energy, che finora hanno perso i giudizi di merito e che oggi sono indecise se proseguire o meno nei processi: la Ctr Lombardia sembra suggerire l’opportunità di coltivare i giudizi fino alla (probabilissima)Cassazione.

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