La rottamazione-ter recupera anche chi non ha versato entro il 7 dicembre 2018
Per chi ha aderito alla rottamazione-bis ma non ha effettuato i versamenti, entro il 7 dicembre scorso, delle somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, può ancora aderire alla rottamazione-ter.
È questo quanto sostanzialmente prevede il decreto semplificazioni, n. 135 del 2018, dopo la sua conversione in legge 12/2019.
Andando con ordine, il Dl 148 del 2017 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-bis, disponendo che è possibile adire alla definizione agevolata dei ruoli attraverso l’invio del modello DA 2000/17, reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate, che doveva essere presentato entro il 15 maggio 2018.
All’atto della compilazione del modello il contribuente interessato da un piano di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per il quale non era stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dello stesso piano scadute al 31 dicembre 2016, era chiamato a scegliere il numero di rate (massimo 3) entro cui intende estinguere il proprio debito. La scadenza delle rate era la seguente: prima rata o unica soluzione il 31 ottobre 2018, seconda rata il 30 novembre 2018, terza rata il 28 febbraio 2019.
Facendo presente che la prima e la seconda rata dovevano essere di pari importo, e corrispondere all’80 per cento delle somme complessivamente dovute dal piano di dilazione, mentre la terza rata corrispondeva al restante 20 per cento, il contribuente era ammesso a tale tipo di definizione agevolata previo pagamento delle rate scadute e non corrisposte nel 2016 relative ai precedenti piani di dilazione entro il 31.07.2018.
In base a quanto disposto dall’articolo 3 del Dl 119/2018, la rata scadente 31.10.2018, poteva essere versata entro il termine differito del 7.12.2018. Tale ultimo versamento ha permesso al debitore di rateizzare le restanti somme dovute in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019 ovvero al pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2019.
Il contribuente che, invece, aveva richiesto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione relativi al periodo 01.01.2017-30.09.2017 era chiamato a scegliere il numero di rate (massimo 5) entro cui intendeva estinguere il proprio debito. La scadenza delle rate era la seguente: prima rata o unica soluzione il 31.07. 18, seconda rata il 30.09.18, scadenza rinviata al 01.10 in quanto il 30.09 cade di domenica, terza rata il 31.10. 18, quarta rata il 30.11. 18, quinta rata il 28.02.19.
In base a quanto disposto sempre dal Dl 119/2018, le rate o le residue rate scadenti il 31.07.18, il 30.09.18 e il 31.10.18, potevano essere versate entro il termine differito del 7.12.2018. Tale ultimo versamento ha permesso al debitore di rateizzare le restanti somme dovute in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.
È proprio sul termine del 7 dicembre che è intervenuta la legge 12/2019, sopra citata, stabilendo che i soggetti che non hanno effettuato tale versamento, anziché decadere dalla definizione agevolata, possono provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto per la definizione agevolata stessa, alternativamente o in un’unica soluzione il 31.07.2019 ovvero in 10 rate di pari importo entro i seguenti termini: la prima rata il 31.07.2019, la seconda entro il 30.11.2019, prorogata al 2.12.2019, scadendo il 30.11 di sabato e le restanti entro il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno fino al 2021.
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