La sanzione arriva fino al 180% dell’imposta
Rivisitazione delle sanzioni correlate all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e nei confronti dei consumatori finali.
Innanzitutto vengono sanzionati i contribuenti che non adempiono all’obbligo di emettere fatture nel formato Xml strutturato veicolandole attraverso il Sistema di interscambio.
Collegato a questo comportamento, vi è quello dei cessionari e dei committenti che portano in detrazione l’Iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non elettroniche.
Infine, si puniscono i soggetti che avendo realizzato operazioni transfrontaliere, omettono o trasmettono in maniera errata la comunicazione mensile richiesta.
L’emissione
Una fattura non emessa in formato strutturato e non trasmessa tramite Sdi, per espressa previsione normativa, si considera non emessa. Il mancato rispetto delle modalità di emissione in formato strutturato Xml e della veicolazione della fattura tramite Sdi finisce per costituire una violazione circa la documentazione dell’operazione rilevante Iva. Ciò determina per l’emittente l’applicazione delle sanzioni all’articolo 6 del Dlgs 471/1997 dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
La detrazione
Dal lato passivo i cessionari o committenti, se intendono detrarre l’Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, sono obbligati ad adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di interscambio dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, regolarizzando l’irregolare fatturazione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Operazioni transfrontaliere
Allo stato attuale il Sistema di interscambio non può garantire emissione e ricezione di documenti correlati a operazioni transfrontaliere. La garanzia di conoscibilità al Fisco delle correlate informazioni è quindi assicurata dal nuovo obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle documentate con bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo (rispetto al giorno 5 del mese successivo inizialmente previsto dal disegno di legge manovra 2018) a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. In caso di omissione della trasmissione o di invio di dati incompleti o inesatti, si applica la nuova sanzione dettata dall’articolo 11, comma 2-quater, del Dlgs 471 del 1997. Tale norma prevede, in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre.
È prevista la possibilità di un ravvedimento in quanto la sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova invece applicazione l’articolo 12 del decreto 472 del 1997 e quindi la disposizione in tema di concorso di violazioni e di violazioni continuate.