Imposte

La scissione mediante scorporo è estranea all’abuso del diritto: c’è anche una norma Ue

Assonime fa il punto sugli aspetti fiscali di queste organizzazioni. La scelta è alternativa al conferimento ma più favorevole nei risvolti fiscali

di Alessandro Germani

La scissione mediante scorporo, per cui la scissa (e non i suoi soci) riceve partecipazioni della beneficiaria a cui trasferisce asset, è una modalità alternativa al conferimento. Di essa si occupa la circolare Assonime n. 14 che tratta gli aspetti fiscali, non disciplinati dal Dlgs 19/23 di recepimento della direttiva Ue 2019/2121.

Il conferimento è un'operazione realizzativa, mentre la scissione resta un fenomeno successorio. Essa ha un ambito di applicazione più limitato perché può avvenire solo verso beneficiarie neocostituite. Inoltre la scissione non comporta alcuna riduzione di patrimonio netto, perché le attività sono sostituite dalle partecipazioni e non può essere mai totale, ma solo parziale.

Per come è congegnata, i beni di primo grado attribuiti alla beneficiaria dovranno mantenere lo stesso valore fiscale che avevano presso la scissa; similmente le partecipazioni (beni di secondo grado) avranno lo stesso valore fiscale degli asset della scissa che vanno a sostituire. Non c'è spazio per attribuire alle partecipazioni valori reali come avviene nelle scissioni tradizionali (risoluzione 52/E/15). Le partecipazioni ereditano stesso valore e identico periodo di possesso dei beni di primo grado. Se si scindono elementi dell'attivo (e non aziende o rami) la partecipazione godrà della Pex a seconda dell'elemento che va a sostituire (non per quelli del circolante). Proprio per la continuità dei valori, tendenzialmente non si potrà dare luogo a fenomeni di riallineamento.

Una tematica riguarda l'avviamento nei conferimenti aziendali.

In tali casi, a prescindere dal fatto che esso sia trasferito, secondo l'Agenzia la deducibilità resta confinata in capo al conferente.

È quindi consentito il riallineamento fiscale in capo al conferitario, per il quale l'asset ha valore fiscale pari a zero (circolare 6/E/22). Ciò non dovrebbe valere nella scissione mediante conferimento, in quanto la sua natura successoria fa sì che l'avviamento transiti in capo alla conferitaria col relativo valore fiscale.

Nella scissione le posizioni fiscali soggettive (perdite, eccedenze di Ace, di interessi attivi, passivi e di Rol) vengono ripartite fra la scissa e la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile che residua presso la scissa e che viene trasferito alla beneficiaria. Occorre domandarsi cosa succeda nella scissione mediante scorporo, in cui il netto per la scissa resta invariato.

In base a delle risposte non ufficiali, sembra che l'Agenzia in casi simili abbia individuato il principio per cui le posizioni restino tutte in capo alla scissa.

Invece secondo l'Associazione sarebbe più corretta una ripartizione come percentuale fra il patrimonio trasferito alla beneficiaria e quello della scissa (che resta invariato). Circa la stratificazione del patrimonio netto in capo alle due entità, per la scissa la quota di netto rappresentativa della partecipazione ricevuta dovrebbe mantenere la natura originaria, visto che non varia, mentre per la beneficiaria dovrebbe trattarsi di riserva di capitale, come avviene per l'apporto.

Le scissioni mediante conferimento possono comportare dei vantaggi fiscali. Per le indirette il conferimento di un immobile abitativo sconta il registro in misura proporzionale, mentre nella scissione è fisso. Il conferimento di partecipazioni è neutrale al ricorrere dei requisiti degli articoli 175 e 177 del Tuir, mentre nella scissione lo sarà sempre. Trattandosi di operazione prevista dalla legge, non dovrebbe mai essere abusiva. Se la partecipazione ricevuta è ceduta dalla scissa, l'operazione dovrebbe essere consentita alla stregua di ciò che avviene nei conferimenti (articolo 176 comma 3 Tuir). Ma se si trasferiscono beni (e non aziende) minusvalenti, l'operazione potrebbe dar luogo a fenomeni di doppia deduzione (in capo alla scissa e alla beneficiaria).

Di solito la trasformazione di una branch in subsidiary avviene con il conferimento di azienda.

Ora lo si potrà fare anche mediante scissione transfrontaliera effettuata dalla società Ue dell'azienda della branch a una newco italiana, ricevendo in cambio le partecipazioni. Nel primo caso la branch riceve le partecipazioni a seguito del conferimento e la loro assegnazione alla mamma genera exit tax. Va capito se anche a seguito della scissione con conferimento vi sia exit tax.

La scissione di un compendio da una scissa italiana a una beneficiaria Ue sarà realizzativa a meno che il compendio non confluisca in una branch della beneficiaria, nel qual caso sarà neutrale.

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