La scissione di una partecipazione è un’alternativa valida all’assegnazione
La risposta delle Entrate su una controllata che dà una quota alla controllante: la rappresentazione giuridico-formale vale per l’Ires e l’Irap, sugli interessi e sulla restituzione del debito
Non costituisce abuso del diritto, né ai fini delle imposte dirette né di quelle indirette, la scissione parziale proporzionale di una partecipazione detenuta da una controllata e attribuita alla propria controllante. Lo afferma la risposta n. 317, resa dall’agenzia delle Entrate l’8 maggio 2023, assieme alla 318 e alla 319, relative a finanziamenti rispettivamente per una holding industriale e per una controllata parzialmente esentata dal restituirli.
Scissione parziale
Nel caso della risposta n.317, si presenta questa situazione: Zeta è la capogruppo che detiene partecipazioni in società principal a cui fanno riferimento marchi o linee di business. Fra queste c’è Alfa, che detiene una partecipazione in Beta (la restante parte è detenuta dal socio persona fisica).
Ciò in quanto Beta ha storicamente lavorato per Alfa, mentre nel tempo ha cominciato a lavorare anche per altri marchi, sia di gruppo che terzi. Dal punto di vista gestionale e aziendale ha quindi senso che Beta sia a diretto riporto di Zeta e non sotto il controllo mediato da Alfa. L’istante quindi intende fare una scissione della mera partecipazione dalla controllata alla controllante.
L’agenzia delle Entrate rammenta che, ai fini dell’abuso del diritto, la relazione illustrativa al Dlgs 128/2015 ha chiarito che il contribuente può scegliere fra:
alternative tassate (la liquidazione)
alternative neutrali (la fusione).
L’elemento di pregio della risposta che è stata pubblicata ieri dall’Agenzia sta nel confronto fra la scissione (neutrale) e l’assegnazione (tassata), anch’esse aventi pari dignità.
Zeta dovrà ridurre il costo fiscale (di Alfa) in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso (cioè la partecipazione in Beta) e il valore effettivo di Alfa prima della scissione (risoluzione 52/E/15).
Holding industriale
L’applicazione del costo ammortizzato su finanziamenti infruttiferi o a tassi non di mercato per una holding industriale comporta anche ai fini Irap l’indeducibilità degli interessi passivi, come avviene per l’Ires, in base alla risposta n. 318.
Il tasso di interesse su un finanziamento ricevuto dal socio è stato riadeguato alle condizioni di mercato, in quanto il socio ha in essere un finanziamento in pool con delle banche. L’applicazione del costo ammortizzato ha determinato degli oneri figurativi in bilancio.
Questi ultimi oneri - in base all’articolo 5, comma 4-bis del Dm dell’8 giugno 2011 - sono indeducibili ai fini Ires.
Poiché l’Irap è sganciata dall’Ires, in base al principio di presa diretta dal bilancio e per di più visto che gli interessi sono indeducibili solo per il 4% per le holding, l’istante ritiene che il Dm 8 giugno 2011 si applichi solamente all’Ires. Secondo l’agenzia delle Entrate, invece, qui non si va in derivazione rafforzata, bensì vale la rappresentazione giuridico formale rispetto a quella sostanziale. Questo vale indistintamente, cioè sia per l’Ires sia per l’Irap.
Controllata esentata
Lo stesso concetto è ripreso nella successiva risposta 319 che comporta l’emersione di una sopravvenienza attiva tassata in capo alla controllata che è parzialmente esentata dal restituire un finanziamento soci, ma l’operazione non è abusiva.
La lussemburghese Gamma, che controlla le italiane Beta e Alfa (entrambe Ias adopter), ha finanziato quest’ultima a 50 anni. C’è una componente di debito, che matura interessi e una di equity. Viene stabilito un rimborso anticipato con accollo del debito da parte di Beta.
Il principio per cui viene disinnescata la derivazione rafforzata a favore della rappresentazione giuridico formale vale anche per la restituzione anticipata del debito.
La rinuncia al debito di parte degli interessi per Alfa comporta l’emersione della sopravvenienza attiva ex articolo 88, comma 4-bis del Tuir. Secondo l’agenzia delle Entrate, ciò vale anche ai fini dell’Irap.
La restituzione delle somme al socio estero non comporta invece ritenuta ex articolo 26 del Dpr 600/1973 perché non si è in presenza di alcun reddito di capitale. L’operazione non è abusiva, perché è finalizzata a rafforzare patrimonialmente Alfa. Ben potrà poi Alfa decidere di rimborsare proprio quel finanziamento, che è il più oneroso.
Realizzo controllato anche alle azioni in risparmio amministrato
di Marco Allena e Umbertò Volontè