La sentenza si registra con la prenotazione
L’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2019 ha fornito interessanti chiarimenti sull’imposta di registro dovuta nei giudizi in cui è parte un’amministrazione dello Stato.
Le risposte dell’Agenzia sono pubblicate per la prima volta in queste pagine (quesiti numero 58-60).
Prenotazione a debito
Innanzitutto è stato precisato che in un giudizio civile in cui l’amministrazione dello Stato è condannata alle spese di lite a favore della parte privata attrice, la registrazione della sentenza non avviene a seguito del versamento della relativa imposta di registro, ma mediante l’istituto della prenotazione a debito (articolo 59, comma 1, lettera a, del Dpr 131/1986 e articolo 158, comma 1, del Dpr 115/2002).
Pertanto, il cancelliere deve chiedere al competente ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate di procedere alla registrazione della sentenza mediante l’istituto della prenotazione a debito.
Nella diversa ipotesi, invece, di compensazione delle spese di lite – sempre con riferimento a un giudizio in cui è parte un’amministrazione dello Stato – il cancelliere deve chiedere la registrazione della sentenza con la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro. L’ufficio dell’agenzia delle Entrate deve così registrare la sentenza e alla parte privata spetta il pagamento solo della propria quota di imposta di registro. In tal caso, se la parte privata non ha effettuato spontaneamente il versamento di tale quota, l’Agenzia deve notificare l’avviso di liquidazione con la relativa richiesta di pagamento.
Spese a carico della Pa
È stato chiarito che nei giudizi che si concludono con l’accoglimento delle domande e la soccombenza integrale alle spese dell’amministrazione dello Stato, l’imposta di registro non è dovuta dalla parte privata, perché resta a carico dell’amministrazione soccombente. Tuttavia, si verifica sovente che l’Agenzia notifichi al contribuente (privato) un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell’imposta di registro in misura intera per la registrazione della sentenza.
In simili ipotesi, la parte privata dovrà presentare all’ufficio che ha emesso l’atto apposita istanza di autotutela per l’annullamento dell’avviso.
I rimedi
I chiarimenti sono importanti perché offrono una soluzione pratica a una questione particolarmente delicata. Non di rado, infatti, sia gli enti pubblici che i privati cittadini sono costretti a impugnare dinanzi al giudice tributario provvedimenti con i quali è richiesta l’imposta di registro che si sarebbe in realtà dovuta prenotare a debito e ciò comporta - con tutta evidenza - un aggravio di spese per i privati e le amministrazioni coinvolte.
A questo punto, non resta che augurarsi il recepimento tempestivo delle precisazioni fornite a Telefisco 2019, così da evitare in futuro l’insorgenza di inutili contenziosi.