La società in liquidazione resta nel regime di trasperenza
Redditi SC
Nel regime di trasparenza per le srl, regolato dall’articolo 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, la modifica delle percentuali di partecipazione agli utili e dei diritti di voto tra i soci e/o la modifica della compagine sociale non comportano l’automatica perdita di efficacia dell’opzione. Anche al verificarsi di tali cambiamenti, infatti, è garantita la possibilità di continuare ad avvalersi della trasparenza fiscale, se comunque permangono in capo ai soci i requisiti previsti.
A norma del comma 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 23 aprile 2004, la liquidazione della società partecipata non fa venire meno l’efficacia dell’opzione. Tuttavia, ai fini del calcolo del triennio di validità dell’opzione, è necessario computare anche il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di messa in liquidazione (articolo 182, comma 1, del Tuir) che costituisce così l’esercizio che va dal 1° gennaio al 9 dicembre nel quesito del lettore.
Per quanto riguarda i periodi successivi all’inizio della liquidazione della società partecipata, in deroga all’articolo 182, comma 3, del Tuir, il decreto ministeriale stabilisce che il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.
Le fatture del mese di dicembre devono essere rilevate secondo competenza nel relativo bilancio a seconda che si riferiscano a quello ante o post messa in liquidazione.
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