Controlli e liti

La società di revisione non può appiattirsi sulla stima del perito

di Patrizia Maciocchi

Legittime le sanzioni inflitte dalla Consob alla società di revisione che si appiattisce sulla perizia di stima dell’esperto incaricato direttamente dalla società “sotto osservazione”. La Corte di cassazione, con la sentenza 6232 depositata ieri, respinge il ricorso della società di revisione, alla quale la Consob aveva imposto di non avvalersi per 18 mesi dell’attività del partner responsabile dell’audit, facendo scattare anche l’”opposizione” di quest’ultimo al provvedimento. Alla base delle sanzioni, inflitte in seguito ad un’ispezione, le irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività di revisione svolta sul bilancio di esercizio e su quello consolidato di una Spa che si occupava della gestione di partecipazioni in società attive soprattutto nel settore immobiliare.

Nel mirino degli ispettori Consob era finita, in particolare, la mancata acquisizione di elementi di prova appropriati sulla perizia relativa alla stima del portafoglio immobiliare, rilasciata da una società di consulenza immobiliare incaricata proprio dalla compagine revisionata.

Per la Cassazione la sanzione Consob è giustificata. Correttamente - spiegano i giudici - la Corte d’Appello aveva avallato la contestazione che riguardava la violazione del principio di revisione n.500 paragrafo 2 e dunque «la mancata adozione di procedure di revisione idonee ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per potere trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio». Nello specifico la violazione c’era. I “revisori” per determinare il fair value delle «Immobilizzazioni di investimento», si erano allineati alla conclusione dell’esperto incaricato dalla stessa società. Il risultato era stato quello di considerare le massime potenzialità insite nello sviluppo del singolo progetto immobiliare, ipotizzando flussi di costi e di ricavi standard. Il tutto a prescindere «da ogni valutazione sulla effettiva realizzabilità dello stesso, in base alla capacità finanziaria e tecnica della società». Una condotta che era in contrasto anche con il principio di revisione 620, paragrafo 10, per aver omesso di acquisire elementi ulteriori sui quali fondare una personale valutazione del bilancio.

I giudici della prima sezione civile ricordano che la società di revisione è responsabile del controllo sui bilanci e certamente non svolge correttamente il suo lavoro, quando non fa, come nel caso esaminato, le verifiche e i controlli necessari a supportare la stima del perito.

Cassazione, II sezione civile, sentenza 6232 del 14 marzo 2018

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