La somma corrisposta a titolo risarcitorio non è assoggettabile a ritenuta d’acconto
Non sempre ogni somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, in costanza del rapporto di lavoro, deve considerarsi retributiva e come tale assoggettabile a ritenuta Irpef, potendo anche assumere funzione strettamente risarcitoria e quindi non assoggettabile «ex se» a ritenuta d’acconto. Questo il principio che emerge dalla sentenza 43/20/2018 della Ctr Lombardia (presidente Zevola, relatore Ramondetta) che conferma quella di primo grado.
La vicenda
Il caso che i giudici del gravame si sono trovati ad affrontare riguardava l’impugnazione da parte di una contribuente del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per ritenute Irpef relative ad alcune annualità relative a spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza.
La ricorrente sosteneva che le spese fossero non imponibili in quanto spese di viaggio corrisposte quale medico convenzionato e specialista ambulatoriale richiamando, a fondamento del diritto al rimborso, la disciplina del rimborso spese all’articolo 35 del Dpr 271/2000 del regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, che contiene la specifica regolazione dei rimborsi sulla base dei km effettuati, per gli incarichi svolti fuori dal Comune di residenza.
L’Ufficio, di contro, richiamava l’articolo 51 del Tuir, per il quale il legislatore ha previsto la non imponibilità delle sole prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti e ribadiva la natura reddituale anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Tuir, per il quale sono esenti da imposizione le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, quali quelli derivanti da invalidità permanente o da morte, costituendo le altre indennità redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La Ctp accoglieva il ricorso allineandosi ai principi espressi dalla Suprema corte (sentenza 6793/2015).
La sentenza
La Ctr decide di confermare il diritto al rimborso della contribuente e di respingere quindi l’appello di parte pubblica, offrendo ulteriori argomentazioni a supporto.
Preliminarmente ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire in più occasioni che in tema di imposte sui redditi non ogni somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro debba considerarsi retributiva e come tale assoggettabile a ritenuta Irpef, potendo anche assumere funzione strettamente risarcitoria.
Tale ipotesi si verifica qualora al dipendente vengano attribuiti incarichi che comportano spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse; al rimborso di tali spese, specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità , deve attribuirsi natura non più retributiva, bensì risarcitoria e quindi non assoggettabile ex se a ritenuta d’acconto.
Il collegio considera dirimente il contenuto dell’articolo 35 del Dpr 271/2000 da interpretare, con riferimento al caso de quo, nel senso che non essendo il rimborso determinato con criterio forfettario, ma parametrato al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato, è un’indennità volta a ripristinare il patrimonio del medico, depauperato dagli esborsi effettivamente sostenuti nei confronti dell ’amministrazione datrice di lavoro.
Ctr Lombardia, sentenza 43/20/2018