Controlli e liti

La start up innovativa in stato di liquidazione può restare nel Registro

di Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto

Se la start-up innovativa è posta in stato di liquidazione, deve essere cancellata, di regola, dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Può però rimanervi iscritta se, nella delibera di scioglimento (o nella modulistica camerale) venga evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è una «previsione di continuità aziendale».

Lo afferma il Mise, in un parere datato 27 maggio 2019 ( protocollo 133793 ) rilasciato alla Camera di commercio di Pordenone-Udine. Il Registro imprese di questa Cciaa si è infatti posto il tema se pretendere, a fronte della messa in liquidazione di una start-up innovativa, la presentazione di una pratica di cancellazione dalla sezione speciale del Registro imprese; e ciò, a fronte del fatto che la società aveva prospettato l’ipotesi che l’attività produttiva potesse riprendere in breve termine.

Il Mise, nel suo parere, osserva che, in effetti, lo stato di liquidazione cozza contro uno dei principali presupposti in base ai quali una società può acquisire lo status di start-up innovativa, vale a dire il fatto che essa abbia come oggetto «esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (articolo 25, comma 2, lettera f, del Dl 179/2012).

Allo scioglimento di una società, consegue, infatti, l’avvio della fase liquidatoria il quale comporta «l’arresto dell’attività della fase di progettazione e produzione», in linea con il principio generale secondo cui lo stato di liquidazione è finalizzato non al compimento di nuovi atti d’impresa (che sono addirittura vietati, pena la responsabilità dei liquidatori), bensì a realizzare le attività per soddisfare le obbligazioni della società e ripartire il residuo ai soci.

Si tratta, tuttavia, di una regola che tollera eccezioni: non è infatti implausibile pensare che, anche nella fase di liquidazione, si possa avere una situazione di continuità aziendale, sia ai fini dello svolgimento dell’attività liquidatoria, sia in previsione di un ritorno in bonis e, quindi, di una revoca dello stato di liquidazione. Se, dunque, la start-up segnala questa sua particolare condizione, è ammissibile che essa permanga iscritta nella sezione speciale; in mancanza, è inevitabile che il Registro imprese proceda alla cancellazione della start-up dalla sezione speciale o su istanza di parte o provvedendovi d’ufficio.

Mise, parere 133793 del 27 maggio 2019

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