L'esperto rispondeProfessione

La stessa Pec non può essere usata per più imprese

immagine non disponibile

di Giorgio Bommarco

La domanda

Ho rilevato che la Pec di una società in liquidazione è intestata ad una ventina di società diverse, con sedi in regioni diverse e non collegate tra loro. Mi sembra che tale uso multiplo violi quanto disposto dalla modifica della legge fallimentare ad opera della legge 221/2012, la quale stabilisce che, per la procedura liquidatoria, si deve utilizzare un indirizzo Pec appositamente attivato, e non quello ordinario della società e, inoltre, mi sembra illecito l'accesso alla Pec multipla che un liquidatore sostituito effettuerebbe in quanto liquidatore in carica delle altre società con lo stesso indirizzo Pec. Qual è la norma che permette o non permette la pluri–intestazione di una Pec per la liquidazione? Può il liquidatore destinare la Pec della società alla procedura liquidatoria e attivare una nuova Pec della società stessa? Qual è l'ufficio che vigila sull'uso improprio della Pec per le liquidazioni o riceve segnalazioni di tale tipo?

La posta elettronica certificata (Pec), introdotta dal Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, nasce come strumento di comunicazione/notificazione, atto a certificare l'invio e la ricevuta di un determinato documento. Ogni impresa deve avere a tal fine una sua Pec; la medesima Pec non può tuttavia essere utilizzata da più imprese e, in tal caso, come precisato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare 77684 del 9 maggio 2014, l'utilizzo nell'iscrizione dello stesso indirizzo da parte di un'azienda determina la sua cancellazione, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice civile (all'articolo 2191).

Ciò significa che la società in liquidazione non necessita di una nuova Pec, né, conseguentemente, che il liquidatore debba destinare specificatamente la Pec della società (ante liquidazione) alla fase liquidatoria, pur restando inteso che il liquidatore, persona fisica, può avere una sua Pec, che utilizza a fini personali e/o professionali.

Non è dato, peraltro, comprendere le ragioni del richiamo alla legge fallimentare, così come alla legge 221/2012, che, per quanto possa rilevare nella disciplina della Pec, si limita a regolamentare l'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti. Si ritiene, infine, che eventuali segnalazioni sull'uso improprio della Pec possano essere rivolte, in prima istanza, ai rispettivi Registri delle imprese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©