La stessa Pec non può essere usata per più imprese
La posta elettronica certificata (Pec), introdotta dal Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, nasce come strumento di comunicazione/notificazione, atto a certificare l'invio e la ricevuta di un determinato documento. Ogni impresa deve avere a tal fine una sua Pec; la medesima Pec non può tuttavia essere utilizzata da più imprese e, in tal caso, come precisato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare 77684 del 9 maggio 2014, l'utilizzo nell'iscrizione dello stesso indirizzo da parte di un'azienda determina la sua cancellazione, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice civile (all'articolo 2191).
Ciò significa che la società in liquidazione non necessita di una nuova Pec, né, conseguentemente, che il liquidatore debba destinare specificatamente la Pec della società (ante liquidazione) alla fase liquidatoria, pur restando inteso che il liquidatore, persona fisica, può avere una sua Pec, che utilizza a fini personali e/o professionali.
Non è dato, peraltro, comprendere le ragioni del richiamo alla legge fallimentare, così come alla legge 221/2012, che, per quanto possa rilevare nella disciplina della Pec, si limita a regolamentare l'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti. Si ritiene, infine, che eventuali segnalazioni sull'uso improprio della Pec possano essere rivolte, in prima istanza, ai rispettivi Registri delle imprese.
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