La tassazione per cassa non riguarda i minimi
Il nuovo regime di cassa, introdotto dalla legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), riguarda le sole imprese minori, senza esplicare alcun effetto sui soggetti che mantengono il possesso dei requisiti per l'applicazione del regime dei minimi e del regime forfettario.
Il nuovo regime è disciplinato dall'articolo 66 del Tuir e opera, quindi, ai soli fini delle imposte dirette. L'estensione del regime di cassa anche ai fini Iva è tuttavia possibile, previo esercizio dell'opzione disciplinata dall'articolo 32–bis del Dl 83/2012 (Iva di cassa). Le imprese in contabilità semplificata, in aggiunta ai registri Iva, dovranno annotare cronologicamente in appositi registri i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio. È inoltre possibile la tenuta dei soli registri Iva, integrati con le annotazioni richieste ai fini del regime di cassa.
Infine, previo esercizio di una ulteriore opzione, vincolante per un triennio, è possibile la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che le date di incasso e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione su tali registri.
Quest'ultimo sistema risulta estremamente semplificato, poiché consente di evitare l'obbligo di monitoraggio delle date di incasso e di pagamento. Diversamente, l'obbligo di monitoraggio degli incassi e pagamenti sussiste a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato. In caso di tenuta dei registri degli incassi e pagamenti, tale obbligo potrà ritenersi soddisfatto – nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio – con l'annotazione sui registri stessi della data di incasso o pagamento regolato in contanti. Per le imprese minori resta la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria, continuando così a determinare il reddito secondo il criterio di competenza.