Imposte

La trasformazione societaria divide in due il credito R&S

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di Michele Brusaterra

Ai fini della determinazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S), l’operazione di trasformazione societaria divide il periodo d’imposta in due. L’agevolazione, però, spetta ove nel periodo d’imposta considerato complessivamente vengano sostenute spese agevolabili superiori alla media 2012-2014.

Questo è quanto chiarito, con riferimento all’operazione di trasformazione, dall’agenzia delle Entrate con la propria circolare 10/E del 16 maggio scorso, che ha analizzato gli effetti delle operazioni straordinarie sull’agevolazione in commento.

In presenza di trasformazione progressiva ovvero di trasformazione regressiva, il periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui risulta avere effetto la trasformazione stessa, costituisce, come stabilito dal comma 2 dell’art. 170 Tuir, autonomo periodo d’imposta, di cui si deve tenere conto anche nella determinazione del credito d’imposta per R&S.

Facendo riferimento ai soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel caso di suddivisione di un anno in più periodi d’imposta a causa di un’operazione di trasformazione, ogni periodo assume una propria identità e, pertanto, in ossequio al principio di omogeneità dei valori messi a confronto per la determinazione dell’agevolazione, essi vanno comunque ragguagliati. Il ragguaglio va effettuato sia con riferimento alle spese di R&S medie 2012-2014, sia con riferimento al limite minimo di investimenti che devono essere effettuati per ciascun periodo d’imposta, fissato in euro 30 mila, sia al limite massimo assoluto di credito d’imposta annuo per singolo contribuente, fissato in euro 20 milioni.

Così, nel caso in cui, ad esempio, una società di persone si sia trasformata in una società di capitali nel 2017, e più precisamente il 01.07, la media 2012-2014 va divisa a metà, così come va diviso a metà anche il limite di euro 30 mila e quello di 20 milioni di cui si è detto sopra.

Medesime considerazioni vanno poi effettuate per il primo periodo post trasformazione.
La circolare 10/E, però, chiarisce che il credito d’imposta riferito al periodo ante trasformazione non può considerarsi definitivo nell’an e nel quantum «se non all’esito positivo della verifica da effettuare a conclusione del primo periodo d’imposta post trasformazione». In altre parole, per determinare se per il periodo ante trasformazione spetta l’agevolazione, è necessario verificare se e in che misura essa sarebbe spettata se il periodo d’imposta fosse stato "intero".

Si supponga che una Snc si trasformi in Srl al 01.07. La media delle spese di R&S sostenute dal 2012 al 2014 è di euro 50 mila. Le spese agevolabili sostenute nel primo semestre 2017, come Snc, ammontano ad euro 30 mila, mentre quelle sostenute nel secondo semestre 2017, come Srl, ammontano ad euro 15 mila.

Teoricamente per il primo semestre 2017, con spese agevolabili di euro 30 mila, spetterebbe un credito d’imposta di euro 2.500 (30 mila – 25 mila * 50%), mentre per il periodo post trasformazione, alla Srl non spetta alcun credito d’imposta, visto che le spese agevolabili sostenute, pari ad euro 15 mila, sono inferiori al 50% della media.

In tale caso, ancorché per il periodo ante trasformazione spetti il credito d’imposta, è necessario porre in essere anche il confronto fra la media complessiva delle spese 2012-2014, nell’esempio di euro 50 mila, e le spese agevolabili sostenute nell’intero periodo d’imposta 2017, nell’esempio 45 mila euro. Ove tale confronto, come nell’esempio, sia negativo, il credito d’imposta non spetta nemmeno per il primo semestre.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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