L'esperto rispondeImposte

La villa bifamiliare con luce e gas in condivisione accede al 110% come condominio

Contatori in comune

immagine non disponibile

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Abbiamo una villetta bifamiliare, di due piani, al mare; il sotto è di proprietà di mio suocero e il sopra è di mio marito, ma con contatore di acqua e luce intestati ancora solo a mio suocero. Possiamo fare un unico superbonus a nome di mio suocero e fare l’esterno con cappotto, infissi, fotovoltaici per tutta la villetta? Oppure dobbiamo necessariamente prima separare i contatori e poi chiedere 2 superbonus separati?
S. B. – Ragusa

In base all’articolo 119, comma 1-bis, del decreto legge 34/2020, «Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». Nel caso delineato nel quesito, le unità immobiliari della villetta bifamiliare condividono, invece, gli impianti per l’approvvigionamento idrico e per l’energia elettrica (contatore unico per utenza). Non essendo quindi composta da unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a norma del comma 1-bis sopra riportato, la villetta bifamiliare si configura allora come edificio composto da due unità immobiliari funzionalmente dipendenti in condominio (minimo). Il condominio può accedere al superbonus del 110% per l’intervento trainante condominiale relativo al cappotto termico ex articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legge 34/2020, con limite di spesa complessivo di 80mila euro (40mila euro per due unità immobiliari); i condòmini - ovvero il marito e il suocero della lettrice - possono fruire pro quota millesimale del superbonus (condominiale), oppure possono stabilire, con apposita delibera assembleare, che tutta la spesa verrà attribuita e sostenuta da uno solo (per esempio, il suocero) ex articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge 34/2020. Se eseguiti congiuntamente, sono agevolabili anche agli interventi trainati sulle singole unità immobiliari relativi alla sostituzione degli infissi, con limite di spesa massima per unità immobiliare di 54.545 euro (articolo 119, comma 2, del decreto legge 34/2020), e di installazione di impianto fotovoltaico, con massimale di spesa per unità immobiliare di 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (articolo 119, comma 5, del decreto legge 34/2020), fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti e requisiti previsti dall’agevolazione. Per gli interventi trainati, la spesa dovrà necessariamente essere sostenuta dal proprietario della singola unità immobiliare, che sarà anche il beneficiario della detrazione del 110 per cento.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©