Contabilità

La voce dipende dal legame tra costi e ricavi

La collocazione del credito d’imposta deve tenere conto del principio di competenza

di Franco Roscini Vitali

La collocazione del credito d’imposta deve tenere conto della modalità tecnica con cui si rispetta, nel conto economico, il principio di competenza realizzato correlando costi e ricavi. La correlazione è attuata nelle aree in cui il conto economico è strutturato e diviso: nell’area B si correlano i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nella A; in C e D sono contrapposti proventi e costi finanziari.

Per esempio, la voce A.5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide, se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10.

Inoltre, la voce A.5 comprende le sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati dovute al normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. È il caso di fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, se l’accantonamento è stato contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione: l’Oic 31 prevede che l’eliminazione o la riduzione del fondo eccedente si contabilizza fra i componenti positivi di reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria e finanziaria) in cui era rilevato l’originario accantonamento.

Le imposte sono iscritte nella voce 20 che, eliminata la parte straordinaria del conto economico, accoglie separatamente quelle su esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in quattro voci: imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti, imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale.

Per l’Oic 25 nella voce 20 si iscrivono tutte le imposte, inclusi oneri accessori e rettifiche. Quindi, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta. Così tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, riducono il “costo” delle imposte. Invece, se la legge li definisce contributo, confluiscono nella voce A.5 del conto economico e impatta sul valore della produzione.

L’Oic 12, nell’illustrazione alla voce A.5, definisce contributi quelli che integrano ricavi dell’attività caratteristica o di quelle accessorie diverse da quella finanziaria o riducono i relativi costi e oneri. Inoltre, i princìpi Oic 16 e Oic 24 relativi, rispettivamente, a immobilizzazioni materiali e immateriali, confermano che i contributi sono quelli erogati all’impresa o «ricevuti» da essa.

L’iscrizione dei crediti d’imposta (minori imposte da pagare) nella voce A.5 del conto economico, con il conseguente effetto positivo sul valore della produzione, potrebbe essere contestata dal fisco riguardo agli istituti tributari che fanno riferimento a tale valore.

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