Controlli e liti

La voluntary disclosure dell’ex giustifica l’aumento dell’assegno

di Giorgio Vaccaro

Sì all’aumento dell’assegno di separazione per la moglie e di quello per il mantenimento per i figli pagati dall’ex coniuge che, dopo l’omologa della separazione consensuale, abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure e abbia così fatto emergere disponibilità economiche non conosciute né conoscibili con l’ordinaria diligenza dalla moglie al momento della separazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con il decreto camerale del 16 marzo scorso (presidente Mangano, relatore Velletti).

Il contenzioso scaturisce dalla domanda, presentata dalla moglie, di modificare l’assetto patrimoniale raggiunto con la separazione consensuale. In primo luogo, i giudici valutano se ricorrono i «giustificati motivi» previsti dall’articolo 156 del Codice civile, vale a dire «fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa» (Cassazione, sentenza 11488/2008). Nel caso esaminato, dalla Ctu è emerso che dopo l’omologa della separazione, il marito ha aderito alla voluntary disclosure, dichiarando l’esistenza di «cospicue disponibilità mobiliari e di redditi detenuti all’estero». Si tratta di elementi che la moglie non era in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza al momento della separazione proprio perché erano occultati all’estero, tanto da essere sconosciuti anche alle autorità tributarie.

Inoltre, il Tribunale rileva che a far emergere la voluntary è stata la Ctu, osteggiata dal marito chiamato in causa che ha così violato il dovere posto dalla legge a carico dei coniugi «di collaborare nella ricostruzione della rispettiva situazione economico reddituale»; dovere che va svolto «depositando non solo la dichiarazione personale dei redditi ma anche ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune».

Né ha giovato all’uomo l’avere, nel corso del procedimento, trasferito all’estero la residenza per giustificare la mancata produzione della documentazione fiscale. Il Tribunale osserva infatti che l’iscrizione all’Aire non è determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, «potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici». Anzi: le rilevanti disponibilità occultate, insieme con il trasferimento all’estero della residenza, «fanno presumere che il resistente continui a percepire reddito all’estero non dichiarati».

Per questi motivi, il Tribunale ha incrementato gli assegni per la moglie e i figli a carico del marito e ha segnalato la posizione dei coniugi alla Guardia di finanza, come richiesto dalla legge.

Tribunale di Roma, decreto camerale del 16 marzo 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©