La voluntary disclosure non copre il reato di appropriazione indebita
È legittimo il sequestro preventivo delle quote sociali nei confronti di coloro che, pur avendo aderito alla voluntary disclosure, non possono beneficiare della relativa causa di non punibilità poiché si sono resi responsabili del delitto di appropriazione indebita (presupposto del riciclaggio), reato non coperto dalla procedura. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 272/2018 .
Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, del Codice penale, disposto dal Gip sulle quote della Srl di proprietà di due fratelli.
Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione e hanno lamentato che il Tribunale aveva errato nel negare la revoca del sequestro, fondando il suo rigetto sul presupposto che le somme oggetto di riciclaggio non erano costituite solo dai proventi degli illeciti tributari (nella specie, dichiarazione infedele ex articolo 4 del Dlgs 74/2000) oggetto della voluntary disclosure, ma attenevano anche al profitto del reato di appropriazione indebita.
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha chiarito che le operazioni societarie fittizie, poste in essere dagli indagati, erano servite loro sia a trasferire ingenti risorse economiche dall’estero (proventi dei reati di appropriazione indebita e infedele dichiarazione) verso propri conti personali, sia a dare una veste formalmente legale a tali disponibilità, rimettendole nel circuito economico dopo averle sottratte agli oneri tributari e a gli obblighi di restituzione per gli aventi diritto delle società, dalle cui casse erano state prelevate illecitamente.
Quanto all’incidenza della procedura di voluntary disclosure sul delitto appropriativo ex articolo 646 del Codice penale, la Corte ha ricordato che l’adesione alla procedura (articolo 1, comma 5, della legge 186/14) determina l’esclusione della punibilità solo per i reati tributari espressamente previsti (articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e ter del Dlgs 74/2000), e per le condotte relative al riciclaggio e all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commesse in relazione ai suddetti reati tributari. Di conseguenza non possono essere estesi gli effetti della procedura ad un reato diverso da quelli “coperti”, tassativamente indicati, tra i quali non rientra l’appropriazione indebita.