La voluntary alla prova di RW
La stagione dichiarativa 2018 (periodo d’imposta 2017) si avvicina e come da prassi l’agenzia delle Entrate rende disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi, insieme alle istruzioni per la compilazione dei singoli quadri.
Tra questi, particolare attenzione merita il quadro RW, che nella sua prossima edizione potrebbe riguardare una maggiore platea di interessati: è il caso, per esempio, dei contribuenti che nel 2017 si sono avvalsi della “voluntary disclosure-bis” o di quelli che nel 2018 usufruiranno del nuovo regime per il rientro dei capitali esteri, specifico per ex-frontalieri e ex-iscritti all’Aire, in scadenza il prossimo 31 luglio.
Infatti, a differenza di altre sanatorie passate (“scudo” in primis), quelle di recente introduzione rispondono a canoni di trasparenza e sono dunque incompatibili con regimi di “segretezza” o di esonero dalla compilazione del quadro RW. Con una precisazione: se la prima edizione della voluntary (che, si ricorda, nel 2015 ha consentito di regolarizzare tutte le violazioni compiute fino al 2013) obbligava sempre - anche in caso di rimpatrio degli investimenti - a sottostare all’onere dichiarativo per il periodo “ponte” compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di rimpatrio, la seconda edizione appena conclusa offriva a certe condizioni la possibilità di ottenere l’esonero dagli obblighi dichiarativi per l’equivalente periodo “ponte”: vale a dire per l’intero 2016 e per la frazione del 2017 antecedente alla data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
In prospettiva della prossima dichiarazione, dunque, i contribuenti che hanno usufruito dell’esonero, rimpatriando gli investimenti prima della presentazione dell’istanza, possono disinteressarsi del quadro RW 2018.
La compilazione del prossimo quadro RW sarà dovuta per tutti i contribuenti che non hanno voluto/potuto usufruire dell’esonero, pur avendo rimpatriato gli investimenti (e per loro sarà l’ultima volta). Compilazione obbligatoria anche per chi ha scelto di mantenere gli investimenti all’estero.
Passando alle modalità dichiarative le bozze ministeriali per il 2018 non presentano sostanziali novità. Permane dunque un velo di incertezza sulla norma, introdotta dal Dl 193/2016 e dunque ormai in vigore da più di un anno, che da un lato esonera dal monitoraggio gli immobili “per i quali non siano intervenute variazioni”, ma dall’altro lato fa “salvi i versamenti relativi all’Ivie”, senza confermare espressamente che l’esonero spetta a prescindere dall’Ivie. Sebbene questa conclusione sia coerente con lo spirito di semplificazione dalla norma e con il riferimento che la stessa fa ai “versamenti” (e non alla “liquidazione”) dell’Ivie, molti contribuenti – in assenza di chiarimenti ufficiali – preferiscono compilare ugualmente il quadro per non rischiare la beffa delle sanzioni. L’auspicio è ovviamente che la versione definitiva delle istruzioni sciolga definitamente il dubbio compilativo.