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Latte e prodotti caseari, al restyling la comunicazione per produzione e acquisto

Il decreto Mipaaf del 6 agosto ridefinisce gli obblighi del regolamento comunitario

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Restyling per gli adempimenti a carico dei produttori di latte e dei caseifici. Il Dm Politiche agricole del 6 agosto ridefinisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all’articolo 151 del regolamento Ue 1308/2013, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

L’articolo 151 del regolamento Ue 1308/2013 prevede l’obbligo, per i primi acquirenti di latte crudo, di dichiarare all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Gli adempimenti del primo acquirente

Per «primo acquirente» si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione (compreso il lavoro su ordinazione) oppure per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. L'impresa che intende agire da «primo acquirente» deve presentare una apposita domanda alla competente Regione per essere riconosciuta come tale. Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente sia in possesso di alcuni specifici requisiti, vale a dire:

a)disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;

b)disponga del collegamento telematico con il Sian (direttamente o tramite associazioni);

c)disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale;

d)si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni previste dal Dm 6 agosto 2021 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l’esecuzione dei controlli;

e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

Sono primi acquirenti, ad esempio, le cooperative agricole di trasformazione del latte conferito dai propri soci e i caseifici.Le registrazioni richieste sono quelle di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del Dm 6 agosto 2021; in particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del Sian gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, i quantitativi di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari relativi al mese precedente.

Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l’avvenuta decadenza.

Gli obblighi di comunicazione

Il decreto Mipaaf riscrive anche gli obblighi di comunicazione per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari. Questi soggetti, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, devono registrare sul Sian i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre. L’obbligo riguarda quindi sia il latte lavorato in azienda che quello trasferito ad altri soggetti per la trasformazione in formaggio.

Obblighi, infine, anche per i piccoli produttori, intendendo per tali i produttori singoli di latte che effettuano esclusivamente vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. L’obbligo consiste nella comunicazione, entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno e sempre sulla banca dati del Sian, i quantitativi di latte venduto direttamente, i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente e i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. In questo caso i dati sono riferiti all'anno precedente.