Adempimenti

Lavoro occasionale con rimborso online

di Mauro Pizzin

Per ottenere il rimborso delle somme versate nel proprio portafoglio virtuale e di cui non si è usufruito, gli utilizzatori delle prestazioni occasionali previste dall’articolo 54 del decreto legge 50/17 ed erogate tramite il Contratto di prestazioni occasionali o il Libretto famiglia (i cosiddetti nuovi voucher) dovranno presentare una domanda online utilizzando un’apposita funzionalità rilasciata sulla piattaforma Inps. Lo ha precisato l’istituto previdenziale con il messaggio n. 2121/18, pubblicato ieri, in cui sono state definite le modalità procedurali per il rimborso, dal quale restano escluse le somme presenti in portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus.

Dopo avere avuto accesso alla piattaforma presente sul sito dell’Istituto (www.inps.it) tramite Pin Inps, Spid o Carta nazionale dei servizi (Cns), l’utilizzatore dovrà entrare nella sezione “Modalità di rimborso” e indicare preventivamente l’Iban, a lui intestato o cointestato, sul quale intende ottenere il rimborso. L’utilizzatore di un Contratto di prestazioni occasionali dovrà indicare l’Iban riferito ad un conto corrente, mentre per chi si serve del Libretto famiglia basta quello di una carta prepagata o di un libretto postale.

Dopo l’inserimento della domanda e la relativa conferma con assegnazione di un numero di protocollo, per l’utente sarà messa a disposizione una ricevuta riassuntiva in formato pdf.

Le domande saranno, a quel punto, lavorate dalle strutture territoriali dell’Inps, che saranno quella della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto famiglia e della sede legale della persona giuridica per il Contratto di prestazione occasionale.

Se la somma richiesta supera l’importo disponibile, la domanda potrà essere accolta nei limiti della disponibilità oppure respinta; in quest’ultimo caso l’operatore dovrà obbligatoriamente inserire note di spiegazione.

Nel caso di Iban, indirizzi mail o importi a rimborso non corretti, i dati inseriti nella domanda potranno essere modificati dall’operatore su richiesta dell’utilizzatore; l’importo massimo rimborsabile, tuttavia, non potrà essere corretto digitando un importo superiore a quello già richiesto.

Una volta verificata la congruità della domanda, l’operatore dovrà attivare l’apposita funzione di “accoglimento” e, successivamente, quella di “liquidazione”. Dopo tale operazione la domanda assume lo stato “da liquidare”. La domanda - si chiarisce nel messaggio - potrà essere ancora modificata con l’apposita funzionalità fino a quando si trova nello stato di “accolta”, ma non dopo che sia stata inviata alla liquidazione.

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