Controlli e liti

Le asserzioni vanno inserite nei verbali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A fronte del frequente utilizzo da parte dell’amministrazione delle dichiarazioni di terzi per supportare le contestazioni fiscali nei confronti del contribuente sottoposto a controllo, si presenta la necessità per la difesa di utilizzare anche a proprio favore eventuali testimonianze

La GdF nella circolare 1/2018, ha affermato che, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti, deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di introdurre nel giudizio tributario dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale in proprio favore.

La giurisprudenza di legittimità, anche recentemente (si veda Il Quotidiano del Fisco del 17 marzo ) ha confermato che sono utilizzabili a favore del contribuente le dichiarazioni dei terzi poiché il divieto di prova testimoniale previsto nel processo tributario attiene solo la possibilità di ascoltare eventuali testimoni durante l’udienza, ma non anche l’acquisizione di dichiarazioni sotto altre forme (Cassazione 6616/2018, 22413/2016, 21153/2015).

Si tratta quindi di comprendere in che occasioni e secondo quali modalità sia opportuno acquisire eventuali dichiarazioni di soggetti terzi favorevoli al contribuente.

Le situazioni che possono presentarsi sono sostanzialmente due: la verifica presso la sede del contribuente ovvero un controllo a tavolino (ossia un’istruttoria seguita dai verificatori presso i propri uffici).

In entrambi i casi, è necessario che in uno dei verbali (“giornaliero” se si tratta di verifica o “di contraddittorio” se è un accertamento a tavolino) sia richiesto espressamente di sentire in atti uno o più terzi. Il verificatore potrebbe accettare la richiesta e quindi verbalizzare le dichiarazioni dei terzi indicati dal contribuente. In tale sede, peraltro, il “controllore” potrebbe rivolgere anche specifiche domande al terzo, la cui risposta potrebbe confermare o meno la pretesa. Si tratta così di dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale la cui provenienza è dotata di fede privilegiata, atteso che il funzionario può verificare le generalità, la qualifica ed altri dettagli relativi al dichiarante.

Nell’eventuale successivo contenzioso, le informazioni così acquisite extraprocessualmente, potranno supportare la difesa contro la pretesa.

Il verificatore, però, potrebbe anche non accettare di sentire il terzo segnalato dal contribuente e pertanto occorre comunque verbalizzare la richiesta e il rifiuto dell’Ufficio.

Ove non sia stato possibile acquisire in questo modo le dichiarazioni dei terzi, è opportuno produrle successivamente in giudizio in forma scritta, sotto forma atto notorio.

Questa eccezione va formulata sin dal ricorso introduttivo a sostegno della tesi difensiva, allegando così le dichiarazioni rese in forma scritta.

Tali documenti rappresentano indizi che si contrappongono alle presunzioni fondanti la pretesa e sarà il giudice poi a valutarle sia singolarmente sia nel complesso quadro indiziario e a decidere sulla loro attendibilità.

Si tratta di una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

È bene quindi tener presente che il giudice potrebbe motivatamente confermare la pretesa del fisco nonostante le dichiarazioni prodotte dal contribuente la contraddicano.

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