Contabilità

Le correzioni da pro rata rivedono le stime contabili

La soluzione in contabilità va ricercata nei principi generali

immagine non disponibile

di Franco Roscini Vitali

Deducibilità dell’Iva indetraibile oggetto di attenzione da parte della Cassazione e dell’agenzia delle Entrate: si tratta di un problema innanzi tutto contabile e, per derivazione, fiscale.

La sentenza della Cassazione 20435 del 19 luglio ha sancito che l’Iva indetraibile da pro-rata si deduce per cassa, mentre il paragrafo 4.2 della circolare 9/E del 23 luglio ha precisato che, ai fini del credito d’imposta sui beni ammortizzabili l’Iva totalmente indetraibile (articoli 19-bis 1 e 36-bis) costituisce una componente del costo. La circolare precisa anche che non rileva, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’Iva parzialmente indetraibile.

In sostanza le due pronunce si occupano della situazione più “facile” nella quale l’Iva è totalmente indetraibile, lasciando in sospeso altre situazioni che potrebbero essere simili.

La Corte richiama il principio contabile Oic 12 che prevede l’iscrizione dell’Iva indetraibile nella voce B.14 del conto economico «Oneri diversi di gestione», quando non costituisce costo accessorio di acquisto di beni e servizi.

Il documento precisa che, in generale, il trattamento contabile dell’Iva su acquisti segue quello del bene/servizio al quale si riferisce.

Gli Oic, rammentiamolo, sono principi generali e non casistici, pertanto non affrontano le variegate situazioni che possono presentarsi, che devono essere risolte applicando i principi generali, compreso quella della «rilevanza» (Oic 11, paragrafo 4).

Per esempio, in presenza di pro-rata che consente di detrarre l’Iva soltanto in parte, potrebbe essere opportuno considerare l’Iva relativa all’acquisto di immobilizzazioni quale accessorio del costo: ovviamente, l’eventuale capitalizzazione in aumento del costo deve consentire il recupero dello stesso in base al “valore d’uso” dell’immobilizzazione. In sostanza, non dovrebbe determinarsi alcuna differenza tra un’Iva totalmente indetraibile e situazioni che vi si avvicinano (ad esempio, indetraibilità del 5 o 10%), ma anche in altre situazioni.

I principi contabili, a maggior ragione, non si occupano delle successive vicende “fiscali” dell’imposta sul valore aggiunto a seguito della rettifica della detrazione articolo 19-bis 2) Iva.

Per esempio, una società detrae l’imposta, relativa all’acquisto di un fabbricato, nell’esercizio x, poi successivamente deve rettificare la detrazione versando l’imposta a suo tempo detratta: il problema è la contabilizzazione dell’Iva che deve essere versata. In tali casi, può essere necessario rettificare il valore d’iscrizione delle immobilizzazioni, con imputazione alle stesse della parte di Iva divenuta indetraibile (che in precedenza era stata detratta). Pertanto, nell’ipotesi di successiva rettifica dell’imposta in precedenza detratta, la maggiore Iva potrebbe incrementare il costo dell’immobilizzazione, per esempio un fabbricato, con contropartita la passività tributaria.

Non si tratta della correzione di un errore ma della revisione di una stima operata a suo tempo: i cambiamenti di stima sono la conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in relazione a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

L’Oic 29 cita, tra i cambiamenti di stime, l’incidenza di spese che formano il costo di acquisto di un bene, ipotesi nella quale può rientrare la rettifica da pro-rata.

Ovviamente, per Codice civile e principi contabili, la rettifica del costo di acquisto operata tramite l’imputazione allo stesso dell’Iva a suo tempo detratta, può essere fatta soltanto se il nuovo valore è “recuperabile”: il tutto con adeguata informazione nella nota integrativa.

Il redattore del bilancio deve individuare il comportamento più corretto, ma anche di più semplice gestione, che per il principio di derivazione (semplice) rileva anche fiscalmente: il problema riguarda principalmente i fabbricati.

Il trattamento dell’Iva indetraibile è sintetizzato anche nella Guida Operativa 3, relativa agli aspetti applicativi dei principi Ias/ Ifrs. Il documento rammenta che, quando le operazioni (cessioni e/o prestazioni) diventano esenti, l’Iva relativa all’acquisto delle immobilizzazioni non è più detraibile, in tutto o in parte e, pertanto, costituisce un costo. Questo costo può essere di esercizio, perché imputato integralmente nel conto economico, oppure ammortizzabile, in quanto capitalizzato rifluisce poi nel conto economico per quote di ammortamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©