Controlli e liti

Le domande raggruppate fatte dall’Olanda alla Svizzera non sono fishing expedition

di Roberto Bianchi e Samuele Vorpe

Il Tribunale federale elvetico ha stabilito - con sentenza 2C_276/2016 del 12 settembre 2016- la domanda raggruppata proveniente dall’autorità governativa olandese in ambito di assistenza amministrativa in materia tributaria, è ammissibile e non rappresenta una fishing expedition.

La motivazione pubblicata riguarda una richiesta di assistenza per l’anno 2015 presentata dall’Autorità finanziaria olandese nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc), volta a ottenere la lista dei nominativi di alcuni clienti della banca Ubs accusati di non aver dichiarato i loro patrimoni e i conseguenti redditi finanziari nel rispettivo paese di residenza. La peculiarità della domanda risiede nel fatto che i soggetti destinatari della medesima sono stati identificati per mezzo di criteri generici che non hanno previsto l’indicazione né del nome, né dell’indirizzo del titolare della relazione bancaria. In particolare, il fisco olandese ha richiesto i nominativi dei contribuenti residenti nei Paesi Bassi che non hanno risposto a una richiesta di conformità fiscale in patria da parte dell’istituto di credito elvetico.

Dopo l’accoglimento del Tribunale amministrativo federale (Taf) del ricorso di un contribuente dei Paesi Bassi, il Tribunale federale ha ribaltato la sentenza riconoscendo le ragioni vantate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni elvetica. Secondo l’Alta Corte, differentemente da quanto constatato dal Taf, la Convenzione avverso le doppie imposizioni, vigente tra Svizzera e Olanda, consente la presentazione di richieste aventi a oggetto un numero imprecisato di persone (cosiddette domande raggruppate), come peraltro disciplinato dallo stesso standard Ocse. Infatti, l’accordo amichevole sottoscritto tra le due nazioni nel 2011, ha modificato l’interpretazione della disposizione concernente l’identificazione della persona chiarendo che, tale procedura, può perfezionarsi anche attraverso ulteriori elementi che differiscono dalle mere informazioni anagrafiche. L’Accordo amichevole rappresenta, tra l’altro, un atto legislativo approvato dalle Camere federali con decreto sottoposto a referendum facoltativo. Pertanto, rispetto ad altri accordi amichevoli ordinariamente sottoscritti da autorità amministrative, quest’ultimo assume una valenza superiore sotto il profilo giuridico e, di conseguenza, può essere considerato sufficientemente autorevole da rendere ammissibile tale domanda raggruppata.
Il Tribunale Federale ha inoltre valutato se la domanda olandese potesse essere considerata una richiesta accettabile in quanto in grado di identificace in maniera ragionevole e fondata i clienti olandesi di Ubs che non hanno ottemperato alle richieste della banca sivizzera, e non una mera “fishing expedition”, espressamente vietata dall’Ocse. L’Alta Corte ha affermato che un correntista che non dà alcun seguito alle richieste epistolari dell’istituto di credito in merito all’attestazione della propria conformità fiscale rispetto alle norme del paese di residenza in un lasso temporale di un anno, potrebbe potenzialmente occultare patrimoni e redditi al fisco olandese. Tutto ciò è risultato applicabile anche a coloro che, a fronte della scelta di un “fermo posta” in Svizzera quale indirizzo di domiciliazione della corrispondenza, non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione dalla banca. Compete infatti al correntista, tenuto conto dei repentini mutamenti in ambito di scambio di informazioni internazionali, l’onere di accertarsi di eventuali comunicazioni depositate dalla banca presso il recapito postale indicato. Il Tribunale federale ha pertanto accolto il ricorso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e ha autorizzato l’istituto di credito elvetico a trasmettere, tramite Afc, le informazioni bancarie richieste all’Amministrazione finanziaria olandese. La sentenza costituirà verosimilmente un precedente di riferimento per gli Stati esteri (e tra questi l’Italia) interessati a inoltrare alla confederazione elvetica domande raggruppate con la ragionevole speranza di vedersi autorizzare l’invio delle informazioni attese.

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